Whistleblowing: ok del Garante della privacy all’Anac.
Alla possibilità di segnalare con specifiche garanzie di riservatezza un eventuale illecito presso la propria amministrazione o la propria azienda (“whistleblowing”), si aggiunge ora la possibilità di inviare una segnalazione direttamente all’Autorità Anticorruzione. Questa è una delle innovazioni introdotte dalla recente riforma della disciplina del whistleblowing, cui si riferiscono le Linee guida dell’Anac relative alla presentazione e gestione delle segnalazioni cosiddette “esterne”, sulle quali il Garante ha espresso parere favorevole.
Il testo recepisce le indicazioni fornite dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni con Anac per garantire il rispetto della protezione dei dati delle persone coinvolte in tutto il processo di gestione della segnalazione, con particolare riguardo alla riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione stessa, anche mediante il ricorso alla crittografia.
La segnalazione “esterna” può essere effettuata in caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna degli enti pubblici o privati ove il lavoratore presta servizio oppure in caso di timore di ritorsione o rischi per l’interesse pubblico.
Le violazioni possono essere segnalate ad Anac in modalità digitale, tramite una specifica piattaforma online, o tramite i canali tradizionali (ad es. servizio telefonico, incontro in presenza) e devono riguardare illeciti circostanziati o che si ritiene potrebbero essere commessi sulla base di elementi concreti.
Le Linee guida contengono anche chiarimenti utili sui principali aspetti del nuovo quadro normativo e forniscono indicazioni e princìpi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell’attivazione dei propri canali di segnalazione interna.
In continuità con gli orientamenti del Garante in materia, le Linee guida di Anac chiariscono, anche, l’ambito delle condotte segnalabili e ribadiscono la necessità di garantire – nel caso delle segnalazioni tramite piattaforma informatica – la non tracciabilità del segnalante per non vanificare le tutele di riservatezza previste dalla legge, ma di tracciare, a tutela della sicurezza del trattamento, le operazioni effettuate dal personale autorizzato a gestire le segnalazioni.
foto Carlo Dani