Violenza sulle donne, le nuove disposizioni approvate dal Consiglio dei ministri.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
Le misure prevedono alcune modifiche al codice penale, al Codice di procedura penale, al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e ad alcune leggi speciali. Il disegno di legge pone una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesta in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza, alla particolare vulnerabilità delle vittime, e agli specifici rischi di reiterazione e multilesività.
Il provvedimento estende l’applicabilità dell’ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l’integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive.
Si stabilisce che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito e si procede d’ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito.
Si estendono i reati per i quali scatta l’obbligo – da parte delle forze dell’ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati – di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta.
È prevista, ancora, la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione dei mezzi elettronici, come il braccialetto.
Si stabilisce che, nel disporre la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare con le modalità di controllo mediante mezzi elettronici, il giudice preveda l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo elettroniche. Stessa misura si prevede nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa stabilendo che le modalità di controllo con mezzi elettronici possono essere disposte anche al di fuori dei limiti di pena di cui all’articolo 280 c.p.p.
Il Disegno di legge interviene anche sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). In particolare estende l’applicabilità, da parte dell’Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (violenza sessuale, omicidio, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) e ai soggetti che, già ammoniti dal Questore, risultino indiziati dei delitti di percosse, lesioni, violenza privata, minacce aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento, commessi nell’ambito di violenza domestica.
Viene introdotta un’ulteriore ipotesi di fermo disposto dal pubblico ministero, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e stalking.
Il testo prevede inoltre che i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva “emessi nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato” devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa. L’intervento è volto a chiarire che nel caso di scarcerazione, disposta nel corso del procedimento di cognizione o disposta in fase esecutiva dal giudice dell’esecuzione (o dal pubblico ministero) o dal magistrato di sorveglianza, alla persona offesa deve essere immediatamente comunicato il relativo provvedimento.
Si modifica, altresì, la disciplina della sospensione condizionale della pena, prevedendo in particolare, che l’ufficio di esecuzione penale esterna e gli enti e le associazioni che organizzano i percorsi speciali di recupero debbano accertare lo svolgimento dei suddetti corsi; nel caso in cui sia accertata anche solo la mancata partecipazione del condannato al percorso di recupero o di uno degli obblighi imposti allo stesso sia data immediata comunicazione dell’inadempimento ai fini della revoca della sospensione condizionale.
Infine, il provvedimento stabilisce che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza di alcuni gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno), possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’indennizzo. Infine, l’organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ad alcuni reati commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.