Tariffe aeree, Giarrusso (NI): “Garantire il diritto alla mobilità senza ulteriori aggravi”.

In una recente interrogazione parlamentare l’eurodeputato del gruppo dei Non Iscritti, Dino Giarrusso, ha posto la questione sullo spropositato aumento delle tariffe aeree, chiedendo alla Commissione von der Leyen di garantire il diritto alla mobilità senza aggravi economici per i cittadini residenti nelle regioni meno collegate d’Europa: “Il regolamento CEE n. 2408-1992 e il successivo n. 1008-2008, intervenendo in materia di liberalizzazione dei servizi di trasporto aereo, ha fatto salva la possibilità per gli Stati membri di imporre oneri di servizio pubblico a determinate condizioni, riconoscendo alle imprese titolari della licenza comunitaria il diritto di istituire a propria discrezione servizi di trasporto aereo sulle rotte ritenute più convenienti”.

Per l’eurodeputato le tariffe aeree sproporzionate potrebbero configurarsi come un abuso: “In casi specifici e limitati o in presenza di determinate condizioni socioeconomiche, ad ogni Stato membro viene riconosciuta la possibilità di imporre oneri di servizio pubblico necessari al mantenimento di servizi aerei adeguati verso alcune regioni. Gli interventi di aiuto sono limitati al caso in cui altre forme di trasporto non riescano a garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere; lo Stato identifica i servizi aerei di linea per i quali possono essere imposti oneri di servizio pubblico e, in particolare, tali servizi devono servire aeroporti situati in regioni periferiche verso qualsiasi aeroporto, se essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione stessa”.

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Per la Commissione von der Leyen ha risposto Adina Văleana, Commissaria ai Trasporti: “A seconda della situazione, è possibile introdurre misure volte a migliorare la mobilità senza incidere sul bilancio. Le autorità di uno Stato membro, se ritengono che il mercato non soddisfi pienamente le esigenze interne di connettività su determinate tratte, anche per quanto concerne i prezzi, hanno la possibilità di imporre oneri di servizio pubblico (OSP) su tali tratte sulla base della procedura di cui all’articolo 16 del regolamento n. 1008/20081, in particolare qualora altre modalità di trasporto non possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere. Qualora nessun vettore aereo sia interessato a operare su una rotta soggetta a OSP, l’accesso ai servizi aerei di linea su tale rotta soggetta a OSP può essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo di quattro anni. Il diritto di effettuare un servizio deve essere concesso tramite gara pubblica a norma dell’articolo 17 del medesimo regolamento. Lo Stato membro può anche dovere compensare il vettore aereo selezionato per operare sulla rotta soggetta a OSP, per le perdite dovute a tali operazioni. Gli Stati membri devono pertanto considerare i loro vincoli di bilancio quando si tratta di stanziare fondi per operare su tali rotte, qualora nessun vettore sia interessato a servirle per ragioni commerciali.Può essere fornito anche un sostegno per i servizi di trasporto verso regioni remote, isole comprese, sotto forma di aiuti a carattere sociale per i servizi di trasporto a favore dei residenti di regioni remote, conformemente agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree della Commissione. Ogni compensazione con risorse pubbliche alla compagnia aerea che opera su una rotta soggetta a un obbligo di servizio pubblico deve essere erogata in linea con le norme sugli aiuti di Stato. In linea di principio, la compensazione con risorse pubbliche non può superare i costi sostenuti per la prestazione del servizio maggiorati di un utile ragionevole, mentre gli eventuali proventi generati dalla stessa attività devono essere detratti. Se non è prevista alcuna compensazione, non si applicano le norme sugli aiuti di Stato”.

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foto Copyright European Parliament 2021, Alain Rolland

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