Superbonus 110%: la guida sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida dedicata al Superbonus 110%, la detrazione fiscale per i lavori relativi all’installazione negli edifici di impianti fotovoltaici, infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, la realizzazione di interventi di efficienza energetica e antisismici, le cui spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Una delle principali novità consiste nella possibilità di cedere al fornitore il credito derivante dalla detrazione, usufruendo in tal modo di uno sconto immediato.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da condomìni, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento: ancora gli Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus e associazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

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I soggetti Ires, invece, rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Tra gli interventi agevolabili, l’isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, il rinnovo degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Rientrano nel Superbonus anche le spese per gli interventi di efficientamento energetico, l’installazione di impianti solari fotovoltaici.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

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In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Questa possibilità riguarda anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti.

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Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

foto Sardegnagol, riproduzione riservata.

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