Secondary ticketing, sanzione da 23,5 milioni per Viagogo.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha applicato una sanzione di 23.580.000 euro nei confronti della società Viagogo AG per violazione delle norme in materia di secondary ticketing (Delibera 224/22/CONS). Con il medesimo provvedimento l’Autorità ha inoltre ordinato di rimuovere i contenuti illeciti ancora presenti sulla piattaforma di vendita di biglietti online.

La normativa di riferimento – art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ricordano dall’AGCOM, vieta la “vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione”. Viene fatta salva unicamente “la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali”.

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Le evidenze istruttorie hanno consentito di accertare violazioni della citata normativa per la vendita o comunque il collocamento sul sito www.viagogo.it di titoli di accesso per 131 eventi – a prezzi superiori anche fino a sei/sette volte rispetto a quelli nominali – relativi a concerti di importanti artisti italiani ed internazionali quali, ad esempio, Maneskin, Vasco Rossi, Sting, Green Day, Dua Lipa, Pearl Jam, Placebo, Cesare Cremonini, Paolo Conte e Andrea Bocelli.

Rilevante è stato l’apporto fornito dal Gruppo Radiodiffusione Editoria del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza che, mediante specifici accertamenti tecnico-investigativi, ha permesso di arricchire e rafforzare le argomentazioni alla base delle contestazioni mosse alla società circa il ruolo di hosting attivo assunto nel processo di gestione della rivendita dei titoli di accesso. In particolare, la Guardia di Finanza, attraverso il monitoraggio “anonimo” della piattaforma web, ha fotografato/individuato/cristallizzato le modalità di acquisizione diretta di titoli di accesso ad eventi che sarebbero poi stati rivenduti a prezzo maggiorato agli utenti finali.

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Il provvedimento finale è stato assunto con il formale concerto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo quanto previsto dalla legge.

L’Autorità evidenzia che la pratica del secondary ticketing ha l’effetto di inflazionare i prezzi dei biglietti, aumentando le barriere per l’accesso dei consumatori e cittadini italiani a eventi culturali, anche a danno della comunità degli artisti, degli organizzatori di eventi e dei rivenditori primari. Ciò assume particolare rilevanza in un momento importante per la ripresa del settore degli eventi live, dopo l’interruzione forzata dovuta alla pandemia da COVID-19.

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