Sanzione di 148mila euro ad Ajò Energia per “pratiche commerciali scorrette”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al termine di un procedimento volto a verificare comportamenti commerciali scorretti, ha irrogato 3 sanzioni ai danni della società sarda Ajò Energia srl, fornitore di servizi di gas e luce, per complessivi 148mila euro. Tre, in particolare, le “pratiche commerciali scorrette” rilevate dall’AGCM: mancanza di un’informativa completa e trasparente circa le condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, con specifico riferimento agli oneri di commercializzazione; previsione di costi di commercializzazione aggiuntivi fissati discrezionalmente dall’azienda, la cui corresponsione veniva richiesta ai clienti interamente per il primo anno di fornitura, anche in caso di recesso prima dei 12 mesi; incongrua incidenza percentuale, pari al 4%, dei costi di commercializzazione sulla stima della spesa annua di una famiglia tipo, riportata in una tabella di cui alle Condizioni Tecniche ed Economiche (CTE), in considerazione della significativa entità di tali corrispettivi.

Le modalità di rappresentazione delle componenti della spesa per i servizi di vendita, secondo l’AGCM, risultavano, ad esito della verifica effettuata, carenti, sia nella documentazione contrattuale, sia negli script adottati dalle agenzie di vendita (teleseller), sia, infine, nel materiale promozionale disponibile sul sito aziendale, in quanto non veniva fornita l’indicazione inerente all’entità dei costi di commercializzazione previsti per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, né tantomeno una corretta descrizione della maggiorazione dovuta per le offerte sottoscritte tramite teleseller.

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Risulta, altresì, dalle segnalazioni pervenute, che l’azienda non abbia fornito ai clienti contrattualizzati copia della documentazione contrattuale, né della registrazione del consenso alla sottoscrizione dell’offerta, neanche a seguito di specifica richiesta.

Infine, nel materiale promozionale disponibile online, acquisito agli atti del fascicolo, veniva riportato esclusivamente il prezzo della componente energia (pari a 0,059 €/kwh), senza alcuna indicazione in ordine agli ulteriori costi di commercializzazione (PCV, QVD, Oneri aggiuntivi) imputati da Ajò alla clientela.

Secondo quanto emerso nel corso del procedimento, nel caso di contratti per la fornitura di energia elettrica stipulati attraverso il canale teleselling, Ajò applicava un onere aggiuntivo, pari a 104,50 euro/pod/anno, fatturato mensilmente e interamente dovuto per il primo anno, anche in caso di recesso prima dei 12 mesi di fornitura (e analogamente per la fornitura di gas naturale). Le segnalazioni agli atti, ricordano dall’AGCM, rivelano inoltre che i consumatori contrattualizzati tramite teleselling non erano consapevoli dell’esistenza di tale onere aggiuntivo, nonché delle modalità di addebito in un’unica soluzione, dell’intera quota annuale, in caso di recesso anticipato.

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Sulla base delle evidenze raccolte, le modalità di rappresentazione dei costi di fornitura mediante il canale teleselling non consentivano ai consumatori di comprendere l’entità complessiva dei costi di commercializzazione previsti dall’offerta e in particolare le condizioni di applicabilità, inerenti all’addebito dell’intero importo annuale anche in caso di recesso contrattuale anticipato.

Nella documentazione contrattuale utilizzata da Ajò, fino al settembre 2021, nell’ambito della commercializzazione tramite il teleselling, l’incidenza percentuale dei costi di commercializzazione sui costi totali previsti nella “bolletta tipo” veniva indicata pari al 4%. Tale dato risultava incongruo a fronte del valore ingente dei predetti oneri, che in effetti risultava, pari al 25%, come emerso nel corso del procedimento, con riferimento specifico all’offerta Ajò Flex Casa.

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La documentazione contrattuale dell’offerta “Fisso Gas Ajò”, ancora, prevedeva una clausola in base alla quale l’azienda si riservava la facoltà di modificare l’ordinaria modalità di tariffazione a consumo con una modalità omnicomprensiva (cosiddetta Flat), senza specificare le condizioni in base alle quali avrebbe potuto essere attivato tale meccanismo a partire dal 3° mese di fornitura.

Al termine del procedimento l’AGCM ha irrogato una sanzione di 148mila euro all’azienda. Contro il provvedimento l’azienda potrà rivolgersi al Tar del Lazio entro 60 giorni.

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