Riforma della Giustizia tributaria, Meritocrazia Italia: “Appuntamento mancato”.
“L’appuntamento atteso a fine Dicembre per la presentazione del disegno di legge delega per la riforma della giustizia tributaria è stato mancato!”. Questo il giudizio tranchant di Meritocrazia Italia sull’inerzia del Governo Draghi in materia di giustizia tributaria. Una riforma attesa che rappresenta, guardando all’attualità, un passo obbligato per la spendita delle risorse del PNRR.
“Era un momento atteso da anni – afferma il Presidente del movimento Walter Mauriello -. Tassello del più complesso puzzle della riforma della Giustizia. La scelta di affidare la risoluzione delle liti tributarie alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali, organi alle dipendenze del MEF, talvolta con sede negli stessi uffici dell’amministrazione finanziaria, anziché a una Autorità giudiziaria istituita presso il Ministero della Giustizia, apre a dubbi in ordine al reale grado di terzietà e imparzialità dei giudizi”.
Sentenze, si legge nella nota, “non del tutto adeguate agli interessi da tutelare o non sempre rispondenti alle istanze di giustizia sostanziale”. Diffuso, ancora, “il fenomeno di processi non istruiti in modo appropriato, con scarso ricorso alla perizia tecnica”.
Da qui la richiesta per l’istituzione di un nuovo giudice tributario per una “migliore garanzia di imparzialità e indipendenza e per favorire la riconquista della fiducia dei cittadini, essenziale ai fini della loro leale collaborazione”, la selezione dei giudici tributari mediante concorso pubblico a base regionale e, ancora, la previsione di un obbligo di aggiornamento professionale e dello stesso trattamento economico dei giudici ordinari.
Una modifica del rito, si legge nella ‘lista’ degli interventi proposti da Meritocrazia Italia, che dovrebbe prevedere l’applicabilità della tutela cautelare in tutti le fasi del processo (anche nel giudizio di revocazione), l’immediata esecutività delle sentenze aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio, introducendo l’obbligo per il giudice tributario di attenersi alle disposizioni contenute nell’art. 92, comma 2, c.p.c. come modificato dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 e, infine, la revisione del calcolo del contributo unificato, con particolare riguardo alle impugnative esattoriali cumulative.
Proposte nel merito dei fatti per risolvere le criticità del sistema, confermate anche dallo studio condotto dalla Commissione interministeriale istituita recentemente dal Governo: “Oggi – prosegue Mauriello – si torna a insistere sulla necessità di un intervento di determinazione e coraggio, in grado di correggere le storture esistenti mediante l’introduzione di Tribunali tributari per il primo grado di giudizio e dalle Corti di Appello tributarie per il secondo, con competenze, in ultima istanza, della Sezione tributaria della Corte di Cassazione”.
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