Riconoscimento delle professioni sanitarie. Le direttive europee sono disattese negli Stati Ue.

Secondo la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, vi è l’obiettivo di istituire un regime di riconoscimento reciproco delle professioni e di una condivisa uniformazione delle relative competenze all’interno dell’Unione europea. Tuttavia, come evidenziato in una recente interrogazione parlamentare dall’esponente di ID, Silvia Sardone, “assistiamo a un disallineamento fra le varie professioni sanitarie e a un’applicazione eterogenea della suddetta direttiva”.

“Per garantire l’assistenza sanitaria pubblica e il suo funzionamento all’interno del più ampio sistema di welfare è necessario rivalutare il profilo e le competenze di tutti i professionisti sanitari a livello europeo, rimodulando e definendo nuove regole – scrive la deputata italiana -. Bisognerebbe fornire nuovi modelli organizzativi essenziali per un funzionamento adeguato e sostenibile, individuando ruoli e compiti emergenti e assegnando nuove responsabilità”.

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Da qui la domanda all’Esecutivo von der Leyen circa le azioni mirate a sostenere il riconoscimento delle diverse professioni sanitarie e, quindi, risolvere il disallineamento attuale nei Paesi Ue.

Questione che ha registrato l’intervento del commissario Thierry Breton, piuttosto della diretta interessata Stella Kyriakides, commissaria della Salute nella Commissione europea.

“La direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali agevola la libera circolazione dei professionisti nel mercato interno fissando le regole relative al riconoscimento delle qualifiche che consentono di accedere a una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui le qualifiche sono state conseguite”, spiega Breton.

Preludio per l’ennesima conferma del “limite di competenza della Commissione Ue”: “La direttiva 2005/36/CE non mira alla completa armonizzazione dei requisiti di formazione, comprese le competenze previste per tutte le professioni sanitarie. Conformemente agli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri sono responsabili dell’organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e formazione, essendo del resto esclusa la piena armonizzazione per quanto riguarda le misure di sostegno dell’UE. A norma dell’articolo 168, paragrafo 7, TFUE, gli Stati membri sono inoltre responsabili per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura
di servizi sanitari e di assistenza medica”.

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“Quanto al riconoscimento transfrontaliero delle qualifiche, alcune professioni sanitarie – conclude Breton – possono beneficiare del riconoscimento automatico nel rispetto delle condizioni minime di formazione stabilite dalla direttiva 2005/36/CE. A seconda delle professioni, queste condizioni minime comprendono le modalità di formazione, le conoscenze e le competenze. Sono queste condizioni ad assicurare il possesso di un determinato livello di competenza da
parte dei professionisti della salute e la sicurezza dei pazienti”.