Polizia europea: approvate le migliorie per lo scambio di informazioni.

Al fine di combattere efficacemente la criminalità e rispondere alle nuove minacce criminali, ieri il Consiglio dell’UE ha adottato una raccomandazione sulla cooperazione operativa di polizia, adeguando inoltre gli orientamenti generale relativi alla direttiva sullo scambio di informazioni e al regolamento Prüm II.

Il regolamento Prüm II, in particolare, mira da sempre a facilitare lo scambio automatico tra le forze di polizia dei dati sul DNA, dati dattiloscopici e informazioni sull’immatricolazione dei veicoli. Il regolamento, ancora, consente alle autorità di contrasto di interrogare le banche dati nazionali di uno o più Stati membri.

Il nuovo testo estende tale scambio ad altre categorie di dati, come le immagini del volto, i casellari giudiziali di persone indiziate e condannate e le patenti di guida.

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Il nuovo testo mira anche a modernizzare l’infrastruttura tecnica a sostegno di tali scambi, sostituendo la moltitudine di connessioni dirette tra le banche dati nazionali con un router centrale capace di metterle tutte in collegamento. In questo modo miglioreranno le prestazioni e l’efficienza del sistema e le autorità potranno interrogare più banche dati con maggiore facilità.

Il testo integra inoltre Europol nel sistema Prüm consentendo all’agenzia di effettuare interrogazioni e di fornire l’accesso alle sue banche dati contenenti dati biometrici provenienti da Paesi terzi.

“Questo testo, spiegano dal Consiglio dell’UE, ha lo scopo di disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto, contribuendo a un efficace scambio di informazioni. Garantirà alle autorità di contrasto un accesso equivalente alle informazioni disponibili in altri Stati membri ed eviterà la proliferazione di canali di comunicazione utilizzati per lo scambio di informazioni, rafforzando al tempo stesso il ruolo di Europol quale hub centrale dell’UE per lo scambio di informazioni sulla criminalità”.

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Gli Stati membri, ancora, disporranno di un punto di contatto unico, operativo 24/7, per lo scambio di informazioni con altri Paesi dell’UE. Per i casi urgenti, le informazioni richieste dovrebbero essere messe a disposizione entro otto ore se sono direttamente disponibili per il punto di contatto unico ed entro tre giorni se quest’ultimo può acquisirle dalle autorità pubbliche o da parti private. Per tutte le altre richieste, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione entro sette giorni.

Inoltre, Europol dovrebbe ricevere copia di tutti gli scambi di informazioni, con solo alcune eccezioni elencate nel testo. L’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA), gestita da Europol, diventerebbe il canale di comunicazione predefinito.

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La raccomandazione adottata stabilisce, altresì, una serie di norme per la cooperazione operativa tra funzionari di polizia che sono in servizio in un altro Stato membro o partecipano a operazioni congiunte.