Pnrr, il giudizio della Corte dei Conti sullo stato d’attuazione degli interventi.

Lo stato di attuazione degli interventi PNRR e PNC esaminati nel 2023 dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato evidenzia un sostanziale raggiungimento degli obiettivi procedurali legati all’adozione dei provvedimenti amministrativi, alla pubblicazione degli avvisi, alla stipula delle convenzioni con i soggetti attuatori, all’emanazione dei decreti direttoriali e ai trasferimenti di somme a titolo di anticipazione. Ciò, a fronte di uno scostamento rilevato tra spesa attesa e spesa sostenuta che, seppur attenuatosi, è destinato a determinare uno slittamento di quella effettiva negli ultimi anni di adozione del Piano.

E’ quanto emerge dalla relazione approvata dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione con Delibera n. 59/2024/G, in cui la magistratura contabile sottolinea l’importanza delle modifiche apportate dal Governo sulla struttura iniziale del PNRR (ufficializzate dalla Commissione UE a dicembre 2023), allo scopo di superare le difficoltà legate alla realizzazione di alcune delle riforme o investimenti nella loro configurazione originaria. Questo – evidenzia ancora la Corte – comporterà certamente una revisione anche e soprattutto delle disponibilità e coperture finanziarie legate ai progetti in essere. Un problema che appare affrontato già con i provvedimenti legislativi in itinere, dei quali la magistratura contabile si riserva la valutazione.

LEGGI ANCHE:  Fondo per le Politiche giovanili. Registrato dalla Corte dei Conti il decreto ministeriale del 13 agosto.

L’importante percorso di monitoraggio sull’attuazione del PNRR avviato dall’esecutivo a gennaio 2023 si incentra su una significativa ricerca di semplificazione dei procedimenti orientata anche a garantire la maggior coerenza possibile agli interventi di coesione territoriale che coinvolgono, in particolare, le comunità minori, caratterizzate da una maggiore fragilità amministrativa e organizzativa. “Ed è proprio la capacità amministrativa – conclude la Corte – a evidenziarsi come elemento critico del Piano e della sua esecuzione, nell’ottica ulteriore di preservare la qualità degli interventi”.