Non Iscritti: “Chiarire lo status giuridico del cannabidiolo”.
Il 24 gennaio 2019 l’Organizzazione mondiale della sanità ha raccomandato la modifica della tabella I della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti al fine di chiarire che il cannabidiolo (CBD), non è uno stupefacente.
Una raccomandazione ricordata in una recente interrogazione parlamentare degli eurodeputati del gruppo dei Non Iscritti* che implicherebbe, da un lato, la soppressione del riferimento agli “estratti e tinture di cannabis” in tale tabella e, dall’altro, l’inserimento di una nota a piè di pagina indicante che “i preparati contenenti principalmente CBD e il cui tenore di delta-9-tetraidrocannabinolo è inferiore allo 0,2% non debbano essere soggetti a controllo internazionale”.
Lo scorso 12 dicembre 2019, però, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di non mettere ai voti le raccomandazioni in questione e di chiedere, invece, un’ulteriore valutazione da parte dell’OMS. Secondo la Commissione, infatti, dovrebbero essere sostenute soltanto le raccomandazioni dell’OMS che “non comporterebbero un cambiamento significativo nel controllo delle sostanze in questione”: parere condiviso anche dal Consiglio europeo.
Gli interroganti hanno quindi chiesto alla Commissione quali preoccupazioni sono state espresse dagli Stati membri e dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) in merito al chiarimento dello status giuridico del CBD e se sia in corso una rivalutazione dell’opinione sul cannabidiolo per la nuova proposta relativa alla posizione che l’Unione adotterà in occasione della sessione delle Nazioni Unite riconvocata nel dicembre 2020.
Oggi sulla questione è intervenuta la Commissaria Ylva Johansson: “Il 27 gennaio 2019 l’Organizzazione mondiale della sanità ha presentato sei raccomandazioni relative all’iscrizione della cannabis e delle sostanze associate alla cannabis nelle tabelle delle convenzioni internazionali in materia di controllo delle sostanze stupefacenti. Tali raccomandazioni avevano come base le analisi critiche effettuate dal comitato di esperti sulla tossicodipendenza per determinare il livello più pertinente di controllo internazionale per tali sostanze“.
La raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità concernente le preparazioni di
cannabidiolo, ha ricordato Johansson, non forniva un chiarimento del loro status giuridico ma prevedeva solo un’esenzione dal controllo internazionale per talune di esse, ricordando inoltre che “il 16 ottobre 2020 la Commissione ha adottato una proposta di posizione dell’Unione per la
63ª sessione riconvocata della Commissione stupefacenti e il Consiglio ha adottato la
posizione dell’Unione il 17 novembre 2020. La votazione della Commissione stupefacenti ha
avuto luogo il 2 dicembre 2020“.
“Inoltre – conclude la Commissaria – sulla scorta della recente sentenza della Corte di giustizia dell’UE nella causa C-663/185, la Commissione rileva che il cannabidiolo non deve essere considerato uno
stupefacente ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961
in quanto non ha effetti psicotropi”.
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Ivan Vilibor Sinčić.
foto Laurie Dieffembacq © European Union 2020 – Source : EP