Migrazione legale: sì del Consiglio al permesso unico di lavoro e di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi.

Oggi il Consiglio ha adottato una revisione della direttiva sul permesso unico. La legge, che aggiorna la direttiva del 2011 attualmente in vigore, mira ad attrarre le competenze e i talenti di cui l’UE ha bisogno e ad affrontare le carenze in materia di migrazione legale verso l’UE.

La direttiva stabilisce la procedura amministrativa per un permesso unico sia per il diritto al lavoro che per il diritto di soggiorno nell’UE e stabilisce un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi. La revisione prevede una procedura di domanda abbreviata e mira a rafforzare i diritti dei lavoratori di paesi terzi consentendo il cambiamento di datore di lavoro e un periodo di disoccupazione limitato.

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Un lavoratore di un Paese terzo può presentare domanda dal territorio di un paese terzo o, se è titolare di un permesso di soggiorno valido, dall’interno dell’UE. Se uno Stato membro decide di rilasciare il permesso unico, quest’ultimo vale sia come permesso di soggiorno che come permesso di lavoro.

La direttiva sul permesso unico riveduta prevede termini più rigorosi per quanto concerne la decisione di rilasciare un permesso. Ciò dovrebbe avvenire entro tre mesi dal ricevimento della domanda completa. Se gli Stati membri scelgono di verificare la situazione del mercato del lavoro prima di decidere se rilasciare o meno il permesso unico – ad esempio per valutare la necessità in merito al profilo di un lavoratore di un paese terzo – anche ciò dovrebbe avvenire durante questo periodo di 90 giorni. Il termine per l’assunzione di una decisione può, a titolo eccezionale, essere prorogato di altri 30 giorni in caso di domande complesse.

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Una novità della revisione è che i titolari del permesso unico potranno cambiare datore di lavoro. Tale cambiamento può essere soggetto a notifica alle autorità, e gli Stati membri possono effettuare una verifica del mercato del lavoro. Inoltre, i paesi dell’UE possono imporre un periodo minimo durante il quale il titolare del permesso unico è tenuto a lavorare per il primo datore di lavoro.

L’aggiornamento stabilisce inoltre le norme applicabili in caso di disoccupazione del titolare del permesso unico. In tali casi, i lavoratori di paesi terzi sono autorizzati a restare nel territorio dello Stato membro se, complessivamente, il periodo di disoccupazione non supera i tre mesi nell’arco del periodo di validità del permesso unico o sei mesi dopo due anni di validità del permesso.

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La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri hanno due anni per recepire la direttiva nel diritto nazionale.