Migrazione. Il Governo Meloni ratifica il protocollo con l’Albania.

Il Consiglio dei ministri, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato, con apposito disegno di legge, la ratifica del Protocollo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica italiana per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, siglato lo scorso 6 novembre a Roma.

Il testo, in particolare, autorizza alla ratifica del Protocollo, ne ordina l’esecuzione e introduce disposizioni di coordinamento, di organizzazione, in materia di personale e di spese, di giurisdizione e per l’individuazione della legge applicabile, anche penale sostanziale e processuale penale.

Si introduce la clausola di equiparazione delle aree previste dal Protocollo alle zone di frontiera o di transito previste dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nelle quali si prevede l’espletamento delle procedure accelerate in frontiera. Tali aree sono assimilate rispettivamente agli hotspot e ai centri di permanenza per il rimpatrio di cui al Testo unico sull’immigrazione. Nelle aree albanesi potranno essere condotti esclusivamente i migranti imbarcati su mezzi delle autorità italiane all’esterno del mare territoriale italiano o di altri Stati membri dell’Unione Europea. Nei confronti di tali migranti è sancita l’applicazione della disciplina italiana (e, quindi, europea) in materia di immigrazione e di ammissione degli stranieri nel territorio nazionale, con contestuale individuazione esplicita della competenza del Tribunale di Roma. È previsto che solo in casi eccezionali sia possibile trasferire il migrante dalle strutture albanesi a strutture corrispondenti situate nel territorio italiano, su disposizione del responsabile italiano del centro: in questi casi è comunque prevista la persistenza del titolo di trattenimento e la continuazione della procedura avviata, senza la necessità di avviarla ex novo.

Nei confronti dei migranti presenti nelle strutture del Protocollo è garantito il rispetto di tutti i diritti previsti dalla disciplina generale (italiana ed europea) in materia. Per garantire l’immediata instaurazione del rapporto di difesa e assistenza tecnica, sono disciplinate le modalità con cui il migrante può rilasciare a distanza la procura speciale al difensore. Si attribuisce al responsabile della struttura situata in territorio albanese la responsabilità di adottare tutte le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa del migrante, anche assicurando a quest’ultimo il diritto di conferire riservatamente con il suo difensore con modalità audiovisive. Con le stesse modalità sarà sempre garantita la partecipazione del difensore alle udienze. È anche previsto che il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolga le proprie funzioni nelle aree situate in territorio albanese.

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Il testo detta la disciplina per la realizzazione e gestione delle strutture site in territorio albanese, prevedendo a tal fine una generale clausola di deroga, in materia di contratti pubblici, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.

Per quanto concerne la disciplina amministrativa, viene individuata la competenza del Prefetto, del Questore e della Commissione territoriale (con costituzione ad hoc di apposite sezioni) di Roma per i provvedimenti da adottare nei confronti dei migranti.

Si prevede la costituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma e – presso le strutture site in Albania – di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria e di un apposito ufficio di sanità marittima, aerea e di confine.

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Si stabilisce che il migrante che commette un delitto all’interno delle strutture del Protocollo sia punito secondo la legge italiana se vi è la richiesta del Ministro della giustizia (ferma la necessità della querela della persona offesa, ove si tratti di reato procedibile a querela). La richiesta del Ministro non è necessaria per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni. Tale disciplina non si applica per i reati commessi in danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese, per i quali l’applicabilità della legge penale italiana resta disciplinata dalle già vigenti disposizioni del Codice penale italiano. Per tutte le altre fattispecie di reati commessi all’estero, resta quindi applicabile la disciplina generale prevista dal Codice penale italiano.

Oltre alla disposizione in materia di norme penali sostanziali, l’articolo reca anche una disciplina processuale. In sintesi, in via generale si applicano le disposizioni del Codice di procedura penale. Ancora, quando è esercitata la giurisdizione penale, l’autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni anche nelle aree del Protocollo (quindi, senza necessità di ricorrere allo strumento della rogatoria).

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Le notificazioni saranno eseguite da operatori del nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree del Protocollo e le comunicazioni e i depositi possono sempre essere eseguiti con modalità telematiche.

Nei casi di arresto in flagranza o fermo, è previsto che il personale del nucleo di polizia giudiziaria trasmetta il verbale, entro quarantotto ore, al pubblico Ministero di Roma e che, nelle successive quarantotto ore, si svolga l’udienza di convalida (Tribunale di Roma);

L’udienza di convalida si svolgerà sempre a distanza, con le modalità previste in via generale per gli atti compiuti da remoto, dal Codice di procedura penale. All’esito della convalida, ove il giudice applichi la misura cautelare della custodia in carcere, l’indagato sarà trasferito presso strutture idonee ubicate nelle aree del Protocollo. Quando il giudice dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere o la liberazione dell’arrestato o del fermato, è previsto che il migrante resti comunque sottoposto al trattenimento nelle strutture in territorio albanese.

Per tutta la durata del trattenimento strumentale all’espletamento della procedura accelerata in frontiera (quattro settimane), il procedimento penale rresterà sospeso, ferma la possibilità di compiere gli atti urgenti.

Si prevede, infine, che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando è acquisita la prova dell’esecuzione del rimpatrio dell’autore, con due eccezioni. Nel caso di delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e quando l’imputato è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

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