L’obbligo del green pass nelle scuole, università e strutture sanitarie.

Il Consiglio dei ministri, ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).

Per effetto del decreto, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori

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Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative avranno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Per quanto riguarda le università, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario dovrà possedere la certificazione verde Covid-19. I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica saranno tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Per quanto riguarda le strutture sanitarie, le nuove norme entreranno in vigore dal 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza. Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

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Saranno tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

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