Le nuove disposizioni del Cdm: prorogato lo stato d’emergenza al 31 dicembre. Dal 6 agosto green pass per i ristoranti al chiuso e concorsi pubblici.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.
Secondo le nuove disposizioni approvate dal Consiglio sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Documentazione che sarà richiesta dal 6 agosto per poter svolgere o accedere ai servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.
Ancora, nel corso del Cdm, è stato deciso che l’incidenza dei contagi resterà in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno infatti rappresentati dal tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e dal tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Si resterà in zona bianca se l’incidenza settimanale dei contagi sarà inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e, qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resterà in zona bianca se il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 sarà uguale o inferiore al 15 per cento o se il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 resterà uguale o inferiore al 10 per cento.
Per il passaggio alla zona gialla l’incidenza settimanale dei contagi dovrà essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica dovrà essere superiore al 15 per cento mentre il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 dovrà essere superiore al 10 per cento;
Qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resterà in zona gialla se il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 sarà uguale o inferiore al 30 per cento o se il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sarà uguale o inferiore al 20 per cento;
Per il passaggio ad arancione sarà necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.
Una Regione, infine, passerà è in zona rossa se in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 sarà superiore al 40 per cento e se il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 sarà superiore 30 per cento;
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, si svolgeranno esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, in zona bianca, la capienza consentita non potrà essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico
In caso di violazione potrà essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Nel corso dei lavori, il Consiglio dei ministri ha deciso, infine, di non impugnare le leggi della Regione Sardegna n. 11 del 21/06/2021 (“Modifiche alle leggi regionali n. 16 del 2017 in materia di strutture alberghiere e n. 11 del 2015 in materia di attività agrituristica), la n. 12 del 21/06/2021 (“Disciplina dell’enoturismo in Sardegna”) e la n. 14 del 21/06/2021 (“Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l’acquacoltura. Abrogazione della legge regionale n. 14 del 1963 e successive modificazioni”).
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