Le divergenze tra taxi e NCC, Adinolfi: “Armonizzare discrepanze”.

In un sistema anacronistico e rigido come l’Italia, dove è difficile pure la penetrazione nel mercato dei big player del trasporto automobilistico privato, esistono norme che prevedono sanzioni diverse per violazioni simili: i tassisti, in base all’articolo 86 del codice della strada, sono soggetti a multe da 86 a 338 EUR, al pari degli NCC secondo l’articolo 85, che però rischiano anche la revoca della carta di circolazione e dell’autorizzazione da 2 a 8 mesi.

Differenze significative riscontrabili, come ricordato dall’esponente del PPE Isabella Adinolfi, negli obblighi fiscali e amministrativi: “Gli NCC devono rilasciare documentazione fiscale per ogni servizio e compilare un registro di servizio con dettagli quali nome, data, indirizzi di partenza e arrivo, conservando il registro per almeno 15 giorni, in potenziale contrasto con il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). I tassisti, invece, non sono tenuti a simili obblighi, con pagamenti spesso in contanti e senza uso obbligatorio di tassametri fiscali”.

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Una regolamentazione, disciplinata dalla legge 21/1992 e aggiornata dal decreto-legge 135/2018 e dalla legge 12/2019, che meriterebbe, quindi, una maggiore armonizzazione, data la normativa sulla privacy e il rischio di radicare una distorsione all’interno del mercato unico.

Per la Commissione Ue, rappresentata nell’occasione dalla commissaria ai Trasporti, Adina Vălean, è importante che le norme siano in linea con il diritto dell’UE, in particolare con l’articolo 49 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

“Nel valutare le diverse norme sul trasporto locale su richiesta (taxi e NCC), occorre tenere conto del fatto che, a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le disposizioni della Carta – tra cui la libertà d’impresa sancita dall’articolo 16 – si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione”, ha ricordato l’esponente dell’Esecutivo von der Leyen, ricordando inoltre che “la Commissione continuerà a
monitorare il mercato”.

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Sul tema della privacy, infine, la commissaria ha ribadito che il regolamento generale sulla protezione dei dati – il 2016/6792 – prevede che qualsiasi atto legislativo che stabilisca l’obbligo di raccogliere dati personali debba perseguire un obiettivo di interesse pubblico ed essere proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito. “La Corte costituzionale italiana, al punto 5.6.1 della sentenza 56/2020 del 25 febbraio 2020, ha esaminato la proporzionalità dell’obbligo di tenere un foglio di servizio dettagliato stabilito dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)”, ha concluso la responsabile dei Trasporti.

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