Lavoro giovanile: incentivi pari al 60% della retribuzione per 12 mesi.

Il nuovo decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri in materia di lavoro e inclusione sociale conferma quanto già anticipato nelle scorse settimane dal Governo Meloni, ovvero l’introduzione di incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo sarà cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Dal 1° gennaio 2024, ancora, entra in campo il nuovo “assegno di inclusione”, la nuova misura che pone fine al Reddito di cittadinanza e che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

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Per i beneficiari che rifiuteranno una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi, il sussidio sarà revocato e per evitare il godimento irregolare del beneficio sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.

Si apportano, ancora, modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

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I contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi: nei casi previsti dai contratti collettivi; per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024; per sostituire altri lavoratori.

Istituito, ancora, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Previsto, in merito, l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza. Qui ci sarà da capire, a fronte dei sempre crescenti obblighi per i datori di lavoro, quali saranno le risorse per sostenere la formazione dentro le imprese. Si continuerà a erogare milioni di euro alle improbabili Agenzie formative o ci sarà, finalmente, il dovuto riconoscimento economico verso le aziende che formano i propri dipendenti/tirocinanti? Bisognerà attendere i regolamenti attuativi ma, al momento, l’impressione è che non ci sarà la dovuta attenzione verso le aziende italiane.

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Per il pagamento dei debiti contributivi, inoltre, il decreto-legge del Consiglio dei ministri si limita ad aumentare il numero di rate, previste per il pagamento dei premi, passando dagli attuali 24 a 60 mesi.

Incrementato poi, per l’anno 2023, il Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito presso la Presidenza del Consiglio, per un importo pari a euro 2.427.740.