Il peso del rischio negli enti sanitari italiani.

E’ sostenibile il rischio finanziario negli enti sanitari italiani? Contrariamente agli altri 26 Paesi dell’Ue, l’Italia vede assegnata una ponderazione del rischio del 20% ai sensi del Regolamento Ue 575/2013 sulle esposizioni finanziarie degli enti sanitari nazionali.

“In Spagna – si legge nell’interrogazione dell’eurodeputato Paolo Borchia – che ha un’architettura sanitaria costituzionale del tutto paragonabile a quella italiana, le esposizioni verso enti del settore sanitario nazionale sono trattate come esposizioni verso il governo centrale; viene pertanto loro assegnata una ponderazione del rischio pari allo 0% (Circolare Banco di España n. 2/2016). Lo stesso approccio si può riscontrare anche in Portogallo, ma anche, ad esempio, in Germania, Francia e Paesi Bassi”.

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Da qui la richiesta alla Commissione di riferire sulla anomalia italiana e sulle misure mirate a garantire un’adeguata parità di condizioni.

Regolamento (UE) n. 575/2013 che assegna una ponderazione del rischio del 100% alle esposizioni degli istituti di credito verso enti del settore pubblico (EPS) senza un rating esterno; a meno che non abbiano una scadenza originaria di tre mesi o meno, nel qual caso viene applicata una ponderazione del rischio del 20%.

“In circostanze eccezionali – si legge nella risposta della commissaria europea Maria Luis Albuquerque – le autorità competenti di ogni Stato membro potrebbero decidere di trattare le esposizioni verso gli enti sanitari come esposizioni verso l’amministrazione centrale, l’amministrazione regionale o l’autorità locale nella cui giurisdizione sono stabiliti, se sono coperti da un’adeguata garanzia da parte dell’amministrazione centrale, dell’amministrazione regionale o dell’autorità locale. La standardizzazione di queste strutture di finanziamento attraverso la regolamentazione bancaria non è appropriata”.

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Aspetto, quest’ultimo, rimarcato anche dai co-legislatori europei (Parlamento e Consiglio) con l’approvazione del regolamento Ue 2024/1623, entrato in vigore il 1° gennaio 2025.

“Per migliorare la trasparenza sul trattamento prudenziale dei prestiti a tali enti – conclude la Albuquerque -, i co-legislatori hanno incaricato l’Autorità bancaria europea di creare e mantenere un database accessibile al pubblico all’interno dell’UE che sono considerate come il governo centrale, regionale o locale dello Stato membro in cui sono stabilite ai fini dei requisiti patrimoniali prudenziali. Questa iniziativa fornirà una panoramica completa degli approcci delle autorità competenti sopra menzionate, promuovendo così la trasparenza tra gli Stati membri”.

foto Philippe Stirnweiss Copyright: © European Union 2023 – Source : EP

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