Il CdM proroga la zona arancione fino al 30 aprile.

Il Consiglio dei ministri, ieri in tarda serata ha approvato un nuovo decreto-legge, prorogando al 30 aprile 2021 l’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

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Il decreto però apre alla possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Il provvedimento, ancora, dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Consiglio dei Ministri, foto Governo.it licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT
Consiglio dei Ministri, foto Governo.it licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT

Nel nuovo decreto ancora viene esclusa la a responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti-Covid 19, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative; sono, inoltre, prorogate al 31 maggio 2021 i termini concernenti le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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