Fauna selvatica, GRiG: “La Commissione UE intervenga contro i piani di abbattimento”.

No al Far West nelle città italiane. E’ quanto chiesto dal Gruppo di Intervento Giuridico, critico verso le misure previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 entrate in vigore oggi.

Fra le tante previsioni, le disposizioni (art. 1, commi 447° e 448°) che consentono alle Regioni e alle Province autonome di approvare piani di abbattimento di qualsiasi specie di fauna selvatica – anche quelle in regime di protezione assoluta – anche nelle aree naturali protette e nelle zone urbane, in qualsiasi periodo dell’anno. Per giunta, a livello nazionale è prevista anche l’approvazione di un piano straordinario di abbattimenti di durata quinquennale.  

“Tutti i piani di abbattimento – secondo il GRiG – non saranno basati su alcun parere tecnico-scientifico, dato che l’I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) verrà coinvolto solo per pareri obbligatori, ma non vincolanti. In pratica, saranno le richieste provenienti da amministratori locali o regionali, desiderosi di compiacere le parti più retrive del proprio elettorato, a decidere di far fuori Lupi e Orsi”.  

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“Le richieste più ottuse abbondano – si legge nella nota dell’associazione -, come quella recentemente avanzata da 19 sindaci piemontesi di poter sparare al Lupo cattivo.  Senza pensare nemmeno che è il Lupo il principale fattore di contenimento del Cinghiale, individuato quale principale pericolo per i danni arrecati in agricoltura e alla circolazione stradale, senza averne realistiche stime sulla consistenza e sull’entità dei danni effettivi e, soprattutto, senza voler neppure considerare che l’aumento della presenza del Cinghiale è dovuto a cause umane, quali le ripetute immissioni pluridecennali a fini venatori di esemplari del Cinghiale europeo (ben più grande e prolifico degli autoctoni Cinghiali maremmano e sardo) e la sistematica presenza di discariche abusive nelle aree urbane periferiche, autentica fonte di cibo facile per l’Ungulato”.

Un provvedimento, quello varato dal Governo Meloni, per ampi versi contrario al dettato della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali che interviene a protezione di tutte le specie animali rientranti negli Allegati II e IV, così come la direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica tutela tutte le specie avifaunistiche di cui all’Allegato I, misure di difesa ribadite dalla Convenzione internazionale di Berna (19 settembre 1979), recepita in Italia con la legge n. 503/1981.

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Recentemente proprio il Comitato permanente della Convenzione internazionale di Berna ha respinto decisamente la richiesta di declassare il livello massimo di protezione del Lupo.

“L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), raccogliendo numerose richieste provenienti da cittadini e comitati locali, ha inoltrato oggi un puntuale ricorso alla Commissione europea e al Parlamento europeo affinchè valutino i nuovi piani di abbattimento della fauna selvatica previsti dalla legge n. 197/2022 e la relativa rispondenza o meno alla normativa comunitaria sulla salvaguardia della fauna selvatica”.

In caso di riscontrato contrasto, il GrIG ha chiesto l’apertura di una procedura di infrazione, ai sensi dell’art. 258 del Trattato UE (TFUE, versione unificata): qualora lo Stato membro non si adegui ai “pareri motivati” comunitari, la Commissione  può inoltrare ricorso alla Corte di Giustizia europea, che, in caso di violazioni del diritto comunitario, dispone sentenza di condanna che può prevedere una sanzione pecuniaria (oltre alle spese del procedimento) commisurata alla gravità della violazione e al periodo di durata.

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Le sanzioni pecuniarie conseguenti a una condanna al termine di una procedura di infrazionesono state fissate recentemente dalla Commissione europea con la Comunicazione Commissione SEC 2005 (1658): la sanzione minima per l’Italia è stata determinata in 9.920.000 euro, mentre la penalità di mora può oscillare tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento, in base alla gravità dell’infrazione. L’esecuzione dellesentenze della Corte di Giustiziaper gli aspetti pecuniari avviene molto rapidamente: la Commissione europea decurta direttamente i trasferimenti finanziari dovuti allo Stato membro condannato: in Italia gli effetti della sanzione pecuniaria vengono scaricati sull’Ente pubblico territoriale o altra amministrazione pubblica responsabile dell’illecito comunitario (art. 16 bis della legge n. 11/2005 e s.m.i.).

Attualmente sono ben 82 le procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, di queste 16 in materie ambientali.

foto Grig