Doppio finanziamento a spese dell’UE, Corte dei Conti: “Attenzione alle zone d’ombra”.

Vi è un rischio crescente che l’UE possa pagare due volte per il medesimo intervento. È questa la conclusione preoccupante a cui è giunta la Corte dei conti europea in una relazione pubblicata oggi. Per il programma dell’UE di ripresa post-pandemica è stato usato per la prima volta su ampia scala un nuovo meccanismo di finanziamento non basato sugli effettivi costi sostenuti. In questo contesto sono stati messi a disposizione importi senza precedenti che possono sovrapporsi ai finanziamenti tradizionali provenienti dal bilancio dell’UE. Tuttavia, i meccanismi di controllo esistenti non sono sufficienti per mitigare in modo adeguato l’accresciuto rischio di doppio finanziamento.

Il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale tra i paesi dell’UE e al loro interno era per tradizione affidato in via esclusiva ai fondi della politica di coesione e al meccanismo per collegare l’Europa. Nel periodo di bilancio 2021-2027, tali strumenti apporteranno rispettivamente 358 miliardi di euro e 34 miliardi di euro. Tuttavia, il fondo da 648 miliardi di euro per la ripresa post-COVID-19, ossia il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito nel 2021, finanzia anch’esso interventi in aree simili, come infrastrutture di trasporto ed energia. Inoltre l’RRF è il primo strumento a fornire su larga scala un sostegno finanziario dell’UE non collegato ai costi effettivi, modalità che accresce il rischio che lo stesso elemento riceva due volte sussidi dell’UE.

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“Il doppio finanziamento costituisce un uso improprio dei fondi dell’UE e uno spreco del denaro dei contribuenti dell’UE. Ciononostante, le misure di salvaguardia esistenti sono largamente insufficienti”, ha affermato Annemie Turtelboom, membro della Corte responsabile dell’audit. “Il modello di finanziamento dell’RRF era inteso come una forma di semplificazione. Ma la semplificazione non dovrebbe comportare l’indebolimento della tutela degli interessi finanziari dell’UE”.

La Corte osserva che il quadro giuridico non è stato adattato ai differenti modelli di spesa ora esistenti. Di fatto, la definizione di doppio finanziamento contenuta in detto quadro non è adatta al modello di finanziamento dell’RRF, in base al quale le erogazioni non sono connesse ai costi, ma premiano invece il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. In aggiunta, una parte significativa dei finanziamenti dell’RRF – per la quale riforme e altre attività vengono ritenuti “senza costi” – è semplicemente ignorata, perché la Commissione europea la ritiene esente dal rischio di doppio finanziamento. La Corte però non concorda. Dato che vi è confusione circa la disposizione normativa sul doppio finanziamento, permangono anche incertezze su quali controlli vadano attuati per contrastare efficacemente questo rischio.

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Dal punto di vista degli Stati membri, i numerosi livelli di governance coinvolti rendono molto difficoltosi il coordinamento e la sorveglianza. In questo contesto, la verifica dell’assenza di doppio finanziamento è basata in larga parte su autodichiarazioni presentate dai destinatari dei fondi dell’UE. Eventuali controlli incrociati sono effettuati principalmente in modo manuale, limitando così la capacità di svolgere controlli di scala appropriata. Poiché gli strumenti informatici non sono interoperabili, il doppio finanziamento è difficile da individuare. I regolamenti dell’UE invitano a promuovere le sinergie e il coordinamento tra programmi. Nella pratica, gli Stati membri tendono ad evitare di combinare il sostegno dell’RRF con altri fondi dell’UE per misure specifiche.

Per quanto riguarda la Commissione europea, le garanzie che essa fornisce circa l’assenza di doppio finanziamento sono basate su elementi probatori limitati. Secondo la Corte, ciò è dovuto a zone d’ombra nella concezione stessa dell’RRF, che generano una lacuna in termini di obbligo di rendiconto. Poiché il pagamento è legato al conseguimento di traguardi e obiettivi a livello nazionale, di fatto la Commissione non conosce i dettagli della spesa sul campo. Ad esempio, la Commissione non ha nemmeno accesso diretto all’elenco completo dei destinatari finali nei paesi. Questo esempio illustra come la capacità disponibile non è sufficiente a prevenire e a individuare potenziali casi di doppio finanziamento.

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Poco dopo il completamento della relazione di audit della Corte, la Commissione europea ha rivelato di aver individuato i primi due presunti casi di doppio finanziamento con fondi dell’RRF. Sulla base della relazione pubblicata oggi, l’aver individuato solo due casi in uno Stato membro evidenzia, a giudizio della Corte, la natura aleatoria del sistema di rilevamento ed è probabilmente un indizio del fatto che gli strumenti disponibili non sono né adatti né efficaci ai fini del rilevamento di un doppio finanziamento.