Divieto di iscrizione in altri atenei UE, PETI: “Competenza esclusiva dei Paesi”.

Recentemente Antonio Visicchio, cittadino italiano, ha presentato una petizione al Parlamento europeo – la n. 0328/2020 – per chiedere di intervenire sul divieto per gli studenti universitari italiani di iscriversi ad altri atenei nell’Unione europea.

Il firmatario, in particolare, ha denunciato una norma italiana (l’articolo 142 del Regio Decreto 1592/1933) che non consentirebbe agli studenti iscritti presso un ateneo italiano di iscriversi a un altro corso di laurea, master o corso di specializzazione in Italia. Secondo il firmatario, il divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di laurea si applicherebbe anche a coloro che volessero iscriversi contemporaneamente a un ateneo italiano e a un ateneo in un altro Stato membro dell’Unione europea. Il firmatario, pertanto, ritiene che tale divieto comporti una discriminazione degli studenti italiani rispetto agli altri studenti europei, ai quali l’iscrizione
contemporanea non solo sarebbe permessa, ma addirittura favorita dai propri ordinamenti nazionali. Infine, secondo Visicchio, tale divieto costituisce una violazione del diritto all’istruzione sancito dall’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

“In virtù dell’articolo 165 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) – si legge nella risposta della commissione PETI – il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione sono di competenza esclusiva degli Stati membri. L’UE può sostenere, coordinare o integrare l’azione degli Stati
membri, ma non ha il potere di armonizzare le leggi nazionali in materia di istruzione. L’Italia è pertanto libera di organizzare il proprio sistema di istruzione, comprese le norme relative all’iscrizione ai programmi di istruzione superiore. Tuttavia – ricorda la commissione parlamentare – nell’applicazione di tali norme, gli Stati membri devono rispettare le disposizioni del trattato in materia di non discriminazione in base alla nazionalità e di libera circolazione. Per quanto riguarda la situazione degli studenti universitari che desiderano iscriversi a un corso di studi sia in Italia che in un altro Stato membro, non vi è alcuna indicazione che l’Italia impedisca tale iscrizione a condizioni diverse per i cittadini italiani e per gli altri cittadini dell’UE. La Commissione non ritiene pertanto che via sia un trattamento discriminatorio in questa situazione specifica”.

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Tuttavia, sussisterebbe un potenziale problema di libera circolazione nella misura in cui il firmatario è stato informato dal ministero italiano dell’Istruzione che, se dovesse trasferirsi in Spagna per seguire un dottorato in filosofia, rischierebbe di vedere annullati i propri esami e il proprio titolo di studio in Italia e di dover rimborsare la propria borsa di studio italiana. “Il firmatario si richiama alla causa C-675/17 Preindl, nella quale la Corte di giustizia dell’Unione europea ha esaminato la legge italiana che impedisce l’iscrizione contemporanea a due corsi di studio. Tuttavia, tale causa riguardava il riconoscimento delle qualifiche
professionali. La legge italiana in questione non è stata direttamente impugnata in tale causa. Infatti, in altre cause che riguardano la legislazione in materia di istruzione e, nel contempo, il diritto alla libera circolazione, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha sottolineato che le facilitazioni previste dal Trattato in materia di libera circolazione non potrebbero dispiegare pienamente i loro effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dall’avvalersene dagli ostacoli posti al suo soggiorno in un altro Stato membro a causa di una normativa del suo Stato di origine che lo penalizzi per il solo fatto che egli ne abbia usufruito. Tale considerazione è particolarmente importante nel settore dell’istruzione e per favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, come stabilito dall’articolo 165, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, questo aspetto della petizione merita di essere approfondito”.

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Sebbene non esista una normativa dell’UE in materia di istruzione che disciplini l’iscrizione all’istruzione superiore e le norme al riguardo siano di competenza degli Stati membri, esse devono comunque rispettare i principi del trattato in materia di non discriminazione sulla base della nazionalità e di libera circolazione. La Commissione ritiene che non vi sia alcuna discriminazione nella situazione descritta dal firmatario; tuttavia, la presenza di una possibile restrizione alla libera circolazione deve essere esaminata più approfonditamente. Pertanto, la Commissione intende avviare un dialogo con le autorità italiane per ottenere ulteriori informazioni, ad esempio riguardo all’eventuale esistenza di motivi politici che giustifichino gli ostacoli alla mobilità degli studenti che sembrano derivare dalle disposizioni italiane in questione quando si tenta di combinare un corso di studi in Italia e in un altro Stato membro.

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