Covid-19, le nuove indicazioni per la gestione dei casi di positività a scuola.
È stata inviata ieri alle scuole la nota tecnica con le nuove indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Covid in ambito scolastico. Le misure previste nella nota ministeriale, elaborata con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione, dovrebbero favorire l’erogazione del servizio scolastico in presenza, supportando i dirigenti scolastici nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi COVID–19 e permettendo di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione.
In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, si legge nella nota del Ministero dell’Istruzione, le azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici. Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, l’Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.
Il dirigente scolastico, o un suo delegato, quindi, dovrà informare il DdP della presenza del caso positivo a scuola, sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza per i ‘contatti scolastici’ e segnalarli al DdP.
Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”: i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia; i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria); il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo.
Sono inoltre presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).
La principale novità del provvedimento è rappresentata dal fatto che i ‘contatti scolastici’ sono sottoposti, secondo tali
indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola. Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing il ritorno in aula potrà avvenire solo in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP.