Corte costituzionale: “Illegittimo l’aumento retroattivo delle indennità degli organi politici in Sardegna”.
È costituzionalmente illegittimo prevedere con efficacia retroattiva, a decorrere dal 2014, la rivalutazione delle indennità e dei rimborsi spese per i consiglieri regionali e per i componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri, in contrasto con quanto stabilito con le disposizioni statali.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 180, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5, della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2021 (normativa successivamente abrogata dalla legge della Regione Sardegna 19 maggio 2023, n. 6), impugnato dal Governo in quanto tale disciplina contrasta con le disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa pubblica e in particolare con l’art. 2 del d.l. n. 174 del 2012, il quale prevede un tetto massimo per la determinazione-adeguamento delle indennità in parola.
La legislazione statale lascia alle regioni la scelta di adeguarsi prevedendo però, in caso negativo, la conseguenza di un taglio percentuale dei trasferimenti erariali che non è stato possibile effettuare negli anni precedenti avendo la Regione Sardegna disposto i predetti incrementi nel 2021 con efficacia retroattiva.
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