Coronavirus: Solinas firma l’Ordinanza numero 20
Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha firmato l’ordinanza numero 20. Le disposizioni dell’ordinanza resteranno in vigore, salvo proroghe, fino al 17 maggio 2020. Il nuovo provvedimento consente solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
Gli spostamenti da e per la Sardegna sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, purché muniti di apposita autocertificazione.
È consentito – dalle ore 8.00 alle ore 20.00 – l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici a condizione che non si creino assembramenti di persone e venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. I Sindaci, in relazione alla capacità del Comune di assicurare con proprie risorse le relative attività di vigilanza, possono con Ordinanza modificare gli orari di apertura degli spazi pubblici del rispettivo territorio.
Nel territorio del proprio comune di residenza, domicilio o dimora abituale, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.
Sono consentiti, inoltre, sul territorio regionale gli sport individuali all’aria aperta (golf, tiro al piattello, atletica, equitazione, tiro a segno, vela, tennis e simili).
Per gli atleti di discipline sportive non individuali, riconosciute di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o dalle rispettive federazioni, è consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse.
E’ consentito ai residenti nella regione Sardegna lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le imbarcazioni, i natanti o le navi da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione o riparazione.
È consentito ai nuclei familiari conviventi e residenti della regione Sardegna lo spostamento nell’ambito del territorio regionale presso altre case di proprietà, anche in comuni differenti da quello di residenza, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, controllo e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di
sicurezza e conservazione del bene.
È consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l’accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno, garantendo all’interno del locale la presenza di un solo cliente alla volta, munito di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di guanti, fermo restando che dovrà permanere per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, nel rispetto delle misure sul distanziamento.
È demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza l’apertura di mercati rionali.
È consentita la vendita commerciale all’ingrosso e al dettaglio di materiali per l’edilizia e la meccanica, di materiale e ricambi per la nautica, di materiali e attrezzature per la manutenzione delle aree verdi e prodotti funzionali alla cura di animali da affezione.
È consentita l’attività delle agenzie immobiliari, pratiche automobilistiche, di assistenza fiscale, nel rispetto delle norme precauzionali del distanziamento sociale e con accessi previo appuntamento tali da prevenire l’assembramento di persone in attesa.
È consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento di guisa che non si verifichi un accesso contemporaneo di più persone nella struttura.
E’ consentito nell’intero territorio regionale l’esercizio individuale, con divieto di assembramento e obbligo di distanziamento personale, della pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto.
È consentita l’apertura degli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli e di calzature per bambini, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento.
Con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell’indice di trasmissibilità Rt ( R con t ) uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona. Stesso discorso per la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie.
L’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità pubblicherà sul sito istituzionale della Regione, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020 il parametro dell’indice di trasmissibilità Rt ( R con t ) rilevato per ciascun Comune della Sardegna.
Con riferimento agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, è consentito l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove
opere, purché svolti all’interno dell’area di concessione e adottando ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro.
Resta temporaneamente sospeso – fatte salve le attività esplicitamente consentite dall’ordinanza – l’accesso al pubblico nelle spiagge, in concessione o libere, ivi compresa la battigia.
Sono sospese nel territorio regionale le cerimonie civili e religiose, ad eccezione delle cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti. Preso atto della distinzione operata dall’ordinamento giuridico tra cerimonia, funzione e pratica religiosa e valutato che la sospensione operi per le cerimonie (matrimoni, battesimi, prime comunioni, cresime) senza alcun divieto esplicito per le funzioni eucaristiche, è consentito nell’intero territorio regionale lo svolgimento della Santa Messa ordinaria con l’osservanza degli obblighi di distanziamento fisico, di divieto di assembramento e di contatto diretto tra le persone nonché di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
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