Commissione: “Trasferimento procedimenti penali tra Stati UE”.

Oggi la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri. L’aumento della criminalità transfrontaliera ha portato a un aumento dei casi in cui diversi Stati membri sono competenti a perseguire lo stesso reato. Azioni penali parallele o multiple possono non solo essere inefficienti e inefficaci, ma anche ledere i diritti delle persone interessate in quanto una persona non può essere perseguita o punita due volte per lo stesso reato.

La proposta contribuirà pertanto a prevenire la duplicazione dei procedimenti e a evitare casi di impunità quando è rifiutata la consegna nel quadro del mandato d’arresto europeo. Contribuirà inoltre a garantire che il procedimento penale si svolga nello Stato membro più adatto, ad esempio quello in cui si è verificato prevalentemente il reato. Le norme comuni comprenderanno un elenco di criteri comuni per il trasferimento di un procedimento, nonché i motivi per rifiutare il trasferimento; un termine per la decisione sul trasferimento di un procedimento; norme sulle spese di traduzione e sugli effetti del trasferimento di un procedimento; obblighi relativi ai diritti degli indagati e imputati e delle vittime.

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“Poiché le attività criminali cambiano e si adattano alle nuove circostanze – ha dichiarato nell’occasione il Commissario per la Giustizia Didier Reynders – anche i nostri strumenti per combatterle devono farlo. È fondamentale continuare a modernizzare il nostro sistema giudiziario per garantire che sia pronto a rispondere alle sfide attuali, in particolare in un’Europa sempre più senza frontiere. Questo regolamento consentirà di risparmiare tempo e di evitare la duplicazione delle azioni penali e l’impunità nei casi transfrontalieri”.

Al fine di migliorare l’efficienza della procedura di trasferimento, il regolamento proposto introduce una competenza giurisdizionale in casi specifici. Si prevede che esso ridurrà il livello di frammentazione, garantirà una maggiore certezza del diritto e, in ultima analisi, aumenterà il numero di procedimenti penali trasferiti con successo.

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Il regolamento proposto dovrà ora essere discusso e approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di entrare in vigore.     

Attualmente gli Stati membri dell’UE si trasferiscono i procedimenti penali ricorrendo a una serie di strumenti giuridici diversi, non a un quadro giuridico uniforme in tutta l’UE. Ad esempio, la Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali del 15 maggio 1972 è stata ratificata e applicata solo da 13 Stati membri. La maggior parte degli Stati membri si fonda sulla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959 (articolo 21), nel cui quadro i trasferimenti sono in gran parte non regolamentati e si basano sui diritti nazionali. Gli Stati membri avevano firmato un accordo sul trasferimento dei procedimenti penali già nel 1990, ma l’accordo non è mai entrato in vigore.

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Una misura sul trasferimento dei procedimenti è in discussione dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha modificato il modo in cui erano presentate e adottate le norme dell’UE nel settore del diritto penale. La proposta odierna contribuisce al conseguimento degli obiettivi fissati nella strategia dell’UE per la lotta alla criminalità organizzata, che sottolinea l’importanza del trasferimento dei procedimenti penali per rafforzare la lotta contro i gruppi della criminalità organizzata attivi negli Stati membri in tutta l’UE.

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