Continuità Territoriale Marittima, Adina-Ioana Vălean: “Nel trasporto marittimo le decisioni spettano agli Stati membri”.
Oggi, la Commissaria europea ai trasporti, Adina-Ioana Vălean, è intervenuta nel merito dell’interrogazione parlamentare presentata dall’eurodeputato Ignazio Corrao, per chiarire la posizione della Commissione sul tema della Continuità Territoriale Marittima per la Sardegna.
“La Commissione – ha dichiarato l’esponente della Commissione von der Leyen – ha ricevuto denunce relative ai collegamenti marittimi tra la Sardegna e l’Italia continentale e sta attualmente discutendo con le autorità italiane per valutare se le misure italiane siano compatibili con il diritto dell’UE”. In particolare, ricorda Vălean, il regolamento (CEE) n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo prevede che gli Stati membri possano imporre obblighi di servizio pubblico (OSP) e/o concludere contratti di servizio pubblico (CSP) qualora le sole forze del mercato non riescano a soddisfare la necessità di garantire servizi di trasporto marittimo regolari adeguati verso, da e/o tra le isole”.
In linea di principio, quindi, per la Commissione i bandi di gara che riguardano singole rotte risultano essere i più adatti a soddisfare l’obbligo di non discriminazione, mentre i bandi di gara relativi a rotte aggregate possono non esserlo. In alcuni casi, tuttavia, gli Stati membri potrebbero raggruppare le rotte di servizio pubblico se ciò non comporta discriminazioni e distorsioni del mercato.
“Nel trasporto marittimo – prosegue la commissaria – spetta agli Stati membri decidere in merito alla necessità di imporre OSP e/o concludere CSP e in merito ai termini e alle condizioni stabilite in tali strumenti. La Commissione può valutare se uno Stato membro non abbia commesso un errore manifesto in relazione alla soddisfazione della necessità di un servizio pubblico reale ed effettivo, se l’imposizione di OSP e/o l’aggiudicazione di CSP sia una misura necessaria, proporzionata e non discriminatoria e, infine, se la misura non comporti aiuti di Stato incompatibili a favore del prestatore di servizi”.
Adina-Ioana Vălean, foto “CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP”