Casa, Corte dei Conti: “Bisogni abitativi non tutelati per i più deboli”.
“A livello nazionale i bisogni abitativi, oggetto delle politiche abitative, non risultano dotati di un’espressa tutela costituzionale al pari di altri diritti come quello alla salute (art. 32) o il diritto al lavoro (art.35), sebbene la giurisprudenza costituzionale ne abbia riconosciuto la valenza di diritto sociale attinente alla dignità e alla vita di ogni persona (cfr. ex plurimis sentenze n. 106/2018, n. 28/2003 e n. 520/2000)”.
E’ la premessa da cui prende l’avvio la relazione sui “Fondi per il sostegno all’abitazione in locazione per le categorie sociali deboli (2014-2020)” approvata con deliberazione n. 9/2020/G dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, che esamina la gestione delle risorse del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, quale misura di sostegno al reddito per le categorie sociali più deboli, e del Fondo inquilini morosi incolpevoli, finalizzato ad agevolare la ricerca di una nuova abitazione da parte dei soggetti sottoposti a procedura di sfratto per morosità incolpevole, due importanti strumenti nell’ambito delle politiche abitative, gestiti a livello nazionale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’indagine mette in luce, anche alla luce delle ultime novità introdotte dalla decretazione d’urgenza per l’emergenza Covid-19 e della mole di risorse messe a disposizione del settore da utilizzare con procedure accelerate derogatorie delle modalità ordinarie, la necessità di un adeguato scambio di dati e informazioni fra i diversi livelli di governo coinvolti nella programmazione ed attuazione delle politiche abitative in modo quanto più possibile concertato. E’ necessario, poi, assicurare un adeguato sistema di monitoraggio, in grado di verificare che gli strumenti impiegati soddisfino i fabbisogni espressi dal territorio, definendo criteri di erogazione quanto più possibile omogenei sull’intero territorio nazionale.
Tra le ulteriori criticità emerse ci sono la mancata osservanza delle tempistiche dettate dalla disciplina in vigore per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’adozione dei decreti annuali di riparto alle regioni delle risorse stanziate con legge di bilancio e le difficoltà nell’utilizzo delle risorse di entrambi i Fondi, che hanno indotto il legislatore ad intervenire per consentire il riutilizzo di quelle non spese, nonchè il mancato aggiornamento della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, che elenca i comuni ad alta tensione abitativa, con conseguenti ricadute negative sul sistema di ripartizione delle risorse di entrambi i Fondi.