Capo Mannu, sanzionati numerosi camperisti abusivi.

Negli ultimi giorni, a seguito di diversi controlli, il personale della Stazione Forestale di Oristano, ha effettuato un servizio congiunto in Località “Capo Mannu”, in agro di San Vero Milis, mirato a contrastare il fenomeno del campeggio abusivo.

Gli Agenti Forestali, dopo aver presidiato la zona sin dalle prime ore del giorno, hanno rilevato la presenza di 25 mezzi tra camper e furgoni attrezzati al di fuori delle aree consentite, lungo tutto il Promontorio nel tratto compreso tra la scogliera e le due torri spagnole, dove sono presenti dune di particolar pregio ambientale.

Nel corso dei controlli sono stati elevati numerosi verbali amministrativi in violazione all’art. 22 della Legge Regionale n° 6/2017, che detta norme in materia di turismo e che attribuisce al Corpo Forestale funzioni di vigilanza, controllo e contestazione delle relative violazioni amministrative.

Campeggio abusivo, Corpo forestale della Regione Sardegna
Campeggio abusivo, Corpo forestale della Regione Sardegna

Ai camperisti abusivi, tra cui 8 stranieri, è stata poi rivolta una particolare attività informativa sulle motivazioni della tutela delle zone costiere e degli ambienti marini. Nel territorio regionale, infatti, è vietata qualsiasi forma di campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate; costituisce “campeggio abusivo” adibire a propria abitazione tende, caravan, autocaravan o altri mezzi simili. Tali limitazioni sono ritenute necessarie dal legislatore in quanto il campeggio al di fuori delle aree attrezzate, oltre all’eventuale danneggiamento fisico di habitat e di aree particolarmente tutelate, è inevitabilmente connesso al problema dello smaltimento di liquami, che non possono essere avviati agli impianti di raccolta.

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Il campeggio abusivo inoltre determina facilmente l’abbandono di rifiuti, il transito e la sosta con i veicoli su sabbia e dune, l’accensione di fuochi in periodi e luoghi vietati, accompagnandosi talvolta col prelievo abusivo di ingenti quantitativi di sabbia, ciottoli e conchiglie.

L’unica eccezione prevista dalla Legge Regionale sul Turismo (dall’art. 20) è riservata alle Associazioni, Enti od Organizzazioni senza scopo di lucro operanti in ambito sociale e educativo che, previa autorizzazione da parte del Comuni territorialmente competenti, possono svolgere attività di soggiorno all’aperto per periodi stabiliti.