Bonus Imu a favore delle imprese del turismo: le indicazione dell’AdE.

Sono pronte le regole per fruire del nuovo bonus previsto per le imprese del settore del turismo, il credito d’imposta per l’Imu versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica.

Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, definisce infatti i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione introdotta dal Dl n. 21/2022 e approva il modello di autodichiarazione da trasmettere alle Entrate dal 28 settembre di quest’anno al 28 febbraio 2023. Con l’autodichiarazione, i contribuenti potranno attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

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I destinatari del credito di imposta per il turismo sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici. Per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate. Inoltre, i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Per fruire del bonus occorrerà comunicare alle Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

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L’autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi mediante i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne
comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni. Entro 10 giorni dall’invio, invece, l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta, ad esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022. Una volta ricevuto l’ok, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.

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Il credito di imposta è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’Imu, dell’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è
gestita l’attività turistico ricettiva. Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs. n. 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo.