Bonus energia e gas naturale: pronti i codici tributo per fruire delle agevolazioni.

Sono stati pubblicati, oggi, i codici tributo per le aziende a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e per le imprese diverse da quelle a forte consumo che intendono usufruire dei contributi straordinari previsti dai decreti “Energia” n. 17 e n. 21 del 2022.

Con la risoluzione n. 18/E di oggi vengono infatti istituiti i codici che possono essere utilizzati dalle aziende in possesso
dei requisiti per accedere all’agevolazione, finalizzata a garantire una parziale compensazione degli extra costi sostenuti l’acquisto di energia e gas.

In particolare, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

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Per le imprese a forte consumo di gas naturale, invece, il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Rientrano nelle agevolazioni anche le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia e gas, per le quali il bonus è pari al 12% e al 20% rispettivamente (articoli 3 e 4 del Dl n. 21/2022).

I crediti d’imposta, in base alle condizioni indicate nelle rispettive discipline, sono utilizzati in compensazione mediante
modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022.

I codici tributo – I codici tributo da indicare nell’F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sono: “6961” – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022); “6962” – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022); “6963” – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022); “6964” – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

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Il termine del 31 dicembre 2022, ricordano dall’Agenzia delle Entrate, si applica anche al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal decreto Sostegni-ter (Dl n. 4/2022) per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960”.

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