Bonus affitto per i giovani: innalzato da 30 a 31 anni il limite di età per i beneficiari.

E’ tempo di iniziative ‘disruptive’ per l’inclusione dei/delle giovani italiani/e. E’ di oggi la conferma, formalizzata attraverso la circolare 9/ dell’Agenzia delle Entrate, dell’innalzamento, da 30 a 31 anni non compiuti, del limite di età richiesto per beneficiare del bonus affitto per giovani. Lo sconto fiscale potrà coprire fino al 20% dell’ammontare del canone, fino a un importo massimo di 2mila euro (rispetto alla proposta originaria di 2400 euro dello scorso ottobre, a conferma della priorità verso i giovani nell’azione di Governo) e sarà esteso da tre a quattro anni e spetterà anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare, come una singola stanza.

La circolare dell’AdE, entra nel merito anche delle proroghe al 2024 delle detrazioni per la casa (ecobonus, bonus ristrutturazioni, “verde” e mobili), delle agevolazioni per eventi sismici e stabilizzazione del tetto a 2 milioni di euro per compensazioni e rimborsi di crediti di imposta e contributi e, ancora, sulla possibilità per ricercatori e docenti tornati in Italia prima del 2020 di usufruire dell’imposta forfetaria prevista per il rientro dei cervelli.

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Bonus casa, proroghe ad ampio raggio: lo sconto fiscale per gli interventi che danno diritto al bonus facciate è stato prorogato dall’ultima legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2022, con percentuale ridotta dal 90 al 60%. Sempre a seguito delle recenti modifiche normative, i redditi dei fabbricati siti nei territori interessati dai terremoti verificatisi nel 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono esenti da Irpef e Ires fino al 31 dicembre 2021 (un anno in più rispetto al precedente limite fissato a fine 2020).

Per quanto riguarda il bonus “rientro dei cervelli” , per docenti e ricercatori, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati Ue, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 rientravano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (Dl n. 78/2010) si potrà optare per l’estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria. Ciò a condizione che siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno uno o tre figli minorenni.

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Elevato a 2 milioni di euro, invece, il limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili. Come ricorda la circolare, in considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19, il decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) ha elevato a 1 milione di euro, per il 2020, il limite precedentemente in vigore (700mila euro per anno solare). Successivamente, il decreto “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021) ha previsto l’innalzamento dello stesso limite a 2 milioni di euro per l’anno 2021. L’ultima legge di Bilancio ne ha sancito la stabilizzazione, nella stessa misura, a partire dal 2022.

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