Assegno unico e universale. Domande dal 1° gennaio.

Dal 1° gennaio 2022 sarà possibile presentare le domande per l’assegno unico e universale per i figli a carico che sostituirà il premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno al nucleo familiare per i figli, gli assegni familiari e l’assegno di natalità (bonus bebè).

A partire dal 1° marzo 2022, cesserà, inoltre, l’erogazione dell’assegno erogato dai Comuni ai nuclei familiari numerosi e l’applicazione in busta paga delle detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni di età (al ricorrere di certe condizioni). Resterà in vigore, però, il bonus asilo nido.

L’assegno unico e universale per i figli riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

Il beneficio ha durata annuale (da marzo a febbraio dell’anno successivo) e potrà essere chiesto a partire dal 1° gennaio, compilando on line la domanda sul sito dell’INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica, carta dei servizi ovvero recandosi presso un istituto di patronato di propria fiducia o contattando il contact center di Inps.

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Si potrà presentare l’ISEE presso gli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell’Inps in modalità ordinaria o precompilata. In tale ultimo caso, l’ISEE è reso normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.

Per tutte le domande di assegno unico e universale che saranno presentate entro il 30 giugno, è previsto il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo, primo mese di erogazione della prestazione.

Per le famiglie che, al momento della domanda, sono in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno verrà corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla fascia di ISEE. Le medesime maggiorazioni saranno comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva, anche a coloro che al momento della domanda non siano in possesso dell’indicatore, ma che presentino l’ISEE entro il 30 giugno.

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Si potrà accedere al beneficio, in misura minima, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico e universale sarà corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

Per quanto riguardo l’importo dell’assegno unico e universale è prevista: una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo e per i nuclei con quattro o più figli), madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità; una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente.

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È stato pubblicato, inoltre, sul sito Inps, un simulatore che fornisce una previsione di quanto potrebbe essere l’importo dell’assegno, sulla base di alcuni dati forniti in modo anonimo dall’utente. È una previsione che non tiene conto dei dati effettivamente presenti negli archivi dell’Istituto, ed è quindi puramente indicativa.

foto europarl.europa.eu