Antitrust: avviato procedimento contro la promozione e la vendita delle mascherine ‘U-Mask’.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio, nei confronti delle società U-Earth Biotech Ltd. e Pure Air Zone Italy S.r.l., per contestare le attività di promozione e di vendita delle mascherine “U-Mask”.

Secondo l’Autorità, infatti, queste verrebbero svolte con modalità ingannevoli e aggressive, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore a comprare a prezzi elevati il prodotto reclamizzato.

claim con cui le società enfatizzerebbero l’efficacia, in termini di prevenzione, delle mascherine in questione appaiono in grado di ingannare i consumatori, inducendoli all’acquisto di un prodotto privo delle caratteristiche e della capacità filtrante pubblicizzata, con conseguente potenziale pericolo per la salute.

LEGGI ANCHE:  Imprese, numeri in crescita per le donne.

Sotto questo profilo, al prodotto U-Mask da un lato è attribuita un’efficacia protettiva (per singolo filtro) di 200 ore di utilizzo effettivo o di un anno, che non sarebbe debitamente comprovata; dall’altro, questo tipo di mascherina sarebbe impropriamente comparato con dispositivi di protezione individuale (DPI) rispetto ai quali, secondo la presentazione sul sito web, “U-Mask ha un’efficienza superiore, paragonabile a un FFP3”. Invece U-Mask non è certificata come DPI ma risulta registrata presso il Ministero della Salute come dispositivo medico di “classe I”.

Vengono inoltre contestate altre omissioni e ambiguità nelle informazioni presenti sul sito in relazione al diritto di recesso, al foro del consumatore, alla garanzia legale di conformità e al meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso.

LEGGI ANCHE:  Vaccini Covid: La Maddalena, somministrazione della seconda dose nei giorni 5-6 giugno.

Vista l’attualità della questione e la gravità della condotta, l’Autorità ha contestualmente avviato un subprocedimento cautelare, volto a verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione provvisoria di tale pratica, assegnando alle società un breve termine per la risposta.