Alfredo Cospito, Commissario Reynders: “Competenza italiana, non europea”.

In una recente interrogazione parlamentare l’eurodeputato del gruppo S&D, Massimiliano Smeriglio, aveva chiesto l’intervento della Commissione von der Leyen sul caso della detenzione del forse più famoso anarchico italiano degli ultimi tempi, Alfredo Cospito. Azione parlamentare per capire il punto di vista dell’esecutivo europeo sulla legittimità dell’applicazione del regime del 41-bis, introdotto in Italia negli anni delle stragi di mafia del 1992, per il detenuto abruzzese.

“Nel 2013 – ricorda Smeriglio – Cospito viene condannato per aver ferito il dirigente dell’Ansaldo Adinolfi. Già in carcere, è accusato di aver posizionato, nel 2006, due pacchi bomba davanti alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano, senza causare né morti né feriti. La decisione del ministero della Giustizia italiano sull’applicazione del 41-bis avviene a sei anni dall’ultima condanna e motivata dall’invio di “numerosi messaggi destinati ai compagni anarchici. Ad oggi, Cospito ha perso 40 kg e afferma di non volersi sottoporre ad alcun trattamento medico forzato”.

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Sul tema è intervenuto ieri il Commissario alla Giustizia Didier Reynders che, come spesso capita, si è semplicemente limitato a ricordare all’eurodeputato italiano il limite di competenza della Commissione: “Le questioni relative alla detenzione rientrano principalmente nella sfera di competenza degli Stati membri. L’8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato una raccomandazione sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione. Pur non essendo giuridicamente vincolante per gli Stati membri, la raccomandazione fungerà da riferimento per migliorare il rispetto dei diritti fondamentali nelle strutture di detenzione di tutta l’UE. La Commissione – prosegue – monitorerà e valuterà le misure prese dagli Stati membri per attuare tale raccomandazione. Tuttavia la Commissione non ha alcun diritto generale di intervenire nelle singole cause penali, civili o amministrative dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorità nazionali degli Stati membri, né è competente a riesaminare e modificare le decisioni di tali autorità”.

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