Aiuti di Stato, prorogate al 31 dicembre 2021 le misure previste nel Quadro temporaneo.

La Commissione europea ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La scadenza del quadro temporaneo era stata fissata al 30 giugno 2021, fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 settembre 2021. Alla luce del protrarsi e dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tutte le misure previste nel quadro temporaneo, comprese le misure di ricapitalizzazione, sono prorogate al 31 dicembre 2021.

La Commissione ha inoltre deciso di ampliarne il campo di applicazione, aumentando alcuni massimali e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.

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La modifica odierna aumenta anche i massimali stabiliti nel quadro temporaneo per alcune misure di sostegno: per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato concessi nell’ambito del quadro temporaneo, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati (tenendo conto della disponibilità degli aiuti “de minimis”). I nuovi massimali sono di 225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100 000 EUR), 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120 000 EUR) e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800 000 EUR).

Come in precedenza, tali aiuti possono essere combinati con aiuti “de minimis” fino a 200 000 EUR per impresa (fino a 30 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e fino a 25 000 EUR per impresa operante nel settore agricolo), nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme “de minimis”; ancora per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da Covid19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di EUR per impresa (in precedenza 3 milioni di EUR).

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La Commissione darà inoltre agli Stati membri la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del quadro (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del quadro temporaneo. In linea di principio, la conversione non può superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato (225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori). L’obiettivo è incentivare gli Stati membri a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.

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