Aeroporti sardi e aiuti di Stato: revocata parzialmente decisione Commissione UE.
La Commissione europea ha parzialmente ritirato una decisione del 2016 che ordinava all’Italia di recuperare gli aiuti illegali e incompatibili concessi a determinate compagnie aeree operanti negli aeroporti sardi. La decisione fa seguito a una sentenza della Corte di giustizia che ha parzialmente annullato la decisione della Commissione del 2016.
Nel luglio 2016 la Commissione, in particolare, aveva ritenuto che il sostegno concesso dall’Italia a talune compagnie aeree operanti negli aeroporti sardi fosse incompatibile con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.
Le quattro compagnie aeree – easyJet, Volotea, Ryanair e Germanwings -, nello specifico, avevano impugnato la decisione della Commissione e nel maggio 2020, il Tribunale aveva confermato la decisione della Commissione nei confronti di easyJet, Volotea e Germanwings.
Successivamente, nel mese di novembre 2022, dopo l’ulteriore ricorso di easyJet e Volotea, la Corte di giustizia ha parzialmente annullato la decisione della Commissione, ritenendo che l’Esecutivo von der Leyen non aveva dimostrato la concessione da parte dell’Italia di un indebito vantaggio a easyjet e Volotea. Il ricorso di Ryanair avverso la decisione della Commissione, che ha sollevato gli stessi motivi di impugnazione di merito di easyJet e Volotea, invece, al momento risulta essere pendente dinanzi al Tribunale.
Nella decisione odierna, quindi, la Commissione ha parzialmente ritirato la sua decisione del 2016 per quanto riguarda easyJet e Volotea. Analogamente, la Commissione ha deciso di ritirare la sua decisione anche per quanto riguarda Ryanair.
La Commissione valuterà ora il sostegno pubblico italiano concesso a easyJet, Volotea e Ryanair ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, alla luce degli orientamenti forniti dalla Corte di giustizia. In particolare, la Commissione valuterà se l’aiuto concesso a tali compagnie aeree non vada al di là di quanto un operatore privato sarebbe disposto a offrire nelle stesse circostanze (il cosiddetto “principio dell’operatore economico di mercato”), conformemente alla metodologia stabilita dalla Corte di giustizia nella sua sentenza.