Pnrr: l’Italia ha inviato più richieste di modifica tra i Paesi Ue.

Tempo di felicitazioni dalle parte del governo Meloni per l’ok della Commissione europea (bisognerà comunque aspettare 4 settimane per il parere tecnico del Comitato economico e finanziario) sul conseguimento dei trentanove obiettivi connessi al pagamento della sesta rata del PNRR italiano, pari a 8,7 miliardi di euro. 

Nel contempo, però, non sono poche le criticità riscontrate nel processo di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, come confermano le 4 richieste di modifica (contro la media europea di 2 richieste) inviate dal Governo italiano alla Commissione Ue. L’ultima inviata proprio lo scorso mese di ottobre.

Revisione, complice la trattativa per il rinnovo della Commissione Ue, passata abbastanza inosservata agli occhi dell’opinione pubblica, dato che governo e istituzioni Ue hanno tenuto un bassissimo profilo sul punto.

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Lo stesso Esecutivo Meloni sul tema ha sempre adottato una comunicazione rassicurante, affermando, ricordano da Fondazione Openpolis, le virtù italiane nell’attuazione del proprio piano nazionale: “In realtà abbiamo visto che le cose non stanno proprio così – spiegano da Openpolis -. Al di là delle dichiarazioni di rito, è evidente che la necessità di rimettere mano al Pnrr sia un ulteriore indicatore delle difficoltà che il nostro paese sta incontrando nell’attuazione del piano“.

Senza contare, poi, la mancanza di dati riguardanti la spesa sostenuta per i singoli progetti. Una lacuna da anni denunciata dalla Fondazione, come confermano le specifiche richieste di accesso generalizzato agli atti (Foia), inviate al Governo.

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L’ennesima modifica del Pnrr, approvato positivamente dalla Commissione von der Leyen, si rende quindi necessaria per agevolare il più possibile il conseguimento degli obiettivi, andando ad “alleggerire” in molti casi i vincoli previsti. “Ciò – secondo Openpolis – a detrimento di quelle che erano le ambizioni iniziali del piano”.

Pnrr che può essere modificato (previa approvazione della Commissione europea e del Consiglio europeo per l’approvazione in via definitiva), come previsto dall’articolo 21 del regolamento Ue 2021/241, sulla base di circostanze oggettive, quali la correzione di errori materiali, l’individuazione di alternative migliori per il conseguimento degli obiettivi, ecc.

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