Cdm. Ecco le nuove pene per le violenze sui professionisti sanitari.
Il Consiglio dei ministri ha approvato, nel corso dell’ultima seudta, un decreto-legge che introduce misure per il contrasto dei crescenti fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni.
Nel solo periodo 2020-2022 sono stati registrati in Italia circa 6mila casi di aggressioni fisiche al personale sanitario, secondo i dati Inail, con un incremento del 14% nel 2022 rispetto all’anno precedente e gli operatori sanitari nel mirino sono più spesso quelli che lavorano nell’area della salute mentale e nei Pronto soccorso.
Il testo introduce il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia o nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Per chi commette tale reato, sono previste la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro, oltre all’arresto obbligatorio in flagranza.
Allo stesso modo, l’arresto in flagranza viene esteso a chi commette il reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Si prevede l’arresto in flagranza differita per i delitti non colposi per i quali è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria e ad esse ausiliarie nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio e, ancora, per i delitti commessi su cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario o presenti nelle suddette strutture.
Ai fini dell’arresto “in flagranza differita”, è necessario che sia attestata, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto.
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