Energia: il Consiglio dei ministri individua i nuovi regimi per la costruzione degli impianti.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Provvedimento che individua i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione degli impianti stessi.

Sono tre i “binari” individuati dallo schema, a seconda della tipologia, della dimensione e della localizzazione degli impianti: l’attività libera, la procedura abilitativa semplificata o l’Autorizzazione unica.

“Si tratta di un primo significativo passo, a cui dovranno seguirne altri, per ridurre il peso burocratico nei confronti delle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili, semplificando e standardizzando le procedure, con un risparmio di tempo e di costi anche per le amministrazioni coinvolte – sottolinea il ministro Zangrillo – Un tassello significativo del complesso ed eterogeneo panorama delle semplificazioni amministrative, che ci avvicina al traguardo delle 200 procedure semplificate, step previsto per quest’anno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

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“Una cornice unitaria e armonica – ha aggiunto il ministro Gilberto Pichetto -. Oggi poniamo le basi per una riforma di sistema, orientata agli obiettivi del PNIEC con pragmatismo e senza far venire meno le tutele ambientali”. “Questo provvedimento – aggiunge Pichetto – chiarisce il quadro generale, lo semplifica ove possibile, stimolando rispetto al passato l’iniziativa privata nel modo migliore: con regole certe e trasparenza nei tempi”.

Il nuovo provvedimento dispone che l’attività libera non richieda atti di assenso o dichiarazioni, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni (oggi il termine è di almeno 45 giorni).

La “PAS”, procedura abilitativa semplificata, riguarda invece progetti che non richiedono procedimento di “permitting” e non sono assoggettati a valutazioni ambientali: a seconda delle casistiche, con l’eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, si va da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 75 per terminare la procedura. Oggi quest’ultimo termine può essere sospeso senza fissare alcun limite massimo per tale sospensione potendo, dunque, la procedura, durare anche due anni.

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L’istanza di Autorizzazione Unica va invece presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre quella soglia al MASE: rientrano in quest’ultima casistica gli impianti off-shore. Il procedimento, a seconda della complessità può durare 175 giorni, nel caso di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, fino a 420 giorni, nella più complessa delle ipotesi, dovendo prevedere in quest’ultima anche la Verifica di assoggettabilità a VIA e la Valutazione d’Impatto Ambientale. Finora la legge ha previsto un termine di 60 o 90 giorni per la durata del procedimento di autorizzazione, senza, tuttavia, chiarire il tempo occorrente per la verifica di completezza della documentazione e comunque al netto dei tempi per le valutazioni ambientali.

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