Corte Costituzionale su legge 9 Regione Sardegna: “Illegittimo ricostruire sulla fascia costiera”.

È costituzionalmente illegittima la norma della Regione Sardegna che, riproducendo il contenuto di altra già dichiarata incostituzionale, reintroduce la facoltà di ricostruire sulla fascia costiera un edificio demolito senza conservarne la conformazione e l’ubicazione.

Così, con la sentenza 151, la Corte costituzionale è intervenuta sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 della legge regionale della Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui ha
reintrodotto la possibilità di demolire e ricostruire i fabbricati siti nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia marina anche senza conservarne la conformazione, l’ubicazione e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche originarie.

La disposizione regionale, riproducendo, nella sostanza, una norma già dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Consulta n. 24 del 2022, realizza la violazione di uno specifico giudicato costituzionale in contrasto con l’art. 136 della Costituzione.

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La Regione, infatti, non può attribuire alle province e alle città metropolitane il suo potere di sostituzione del comune nello svolgimento, in via suppletiva, della bonifica dei siti contaminati.

La Corte ha poi dichiarato illegittima, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche la previsione, contenuta nell’art. 75 della stessa legge regionale, che ha conferito alle province e alle città metropolitane il potere, riservato alla Regione dall’art. 250 cod. ambiente, di sostituzione del comune che non esegua, in via suppletiva, gli interventi di bonifica previsti dall’art. 242 dello stesso codice, ove il responsabile della contaminazione sia inadempiente o non sia individuabile e neppure il proprietario del sito e gli altri soggetti interessati effettuino le operazioni necessarie al ripristino ambientale.

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La Corte, in particolare, ha osservato che tale funzione sostitutiva non figura tra le competenze regionali in materia di bonifica di cui il legislatore statale, all’art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, ha autorizzato l’allocazione presso gli enti locali.

È conforme alla Costituzione, invece, la norma della legge regionale sarda che attribuisce ai comuni, alle province e alle città metropolitane le funzioni amministrative regionali in materia di procedimento di bonifica dei siti di ridotte dimensioni.