Le nuove misure per il personale del Ministero della Giustizia. 1000 nuovi posti per la polizia penitenziaria.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.
Norme, spiegano oggi dall’Esecutivo Meloni, mirate a rafforzare la sicurezza, l’operatività e l’efficienza degli istituti penitenziari mediante l’assunzione di mille unità personale del Corpo della polizia penitenziaria e lo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione di vice-ispettori e vice-commissari della polizia penitenziaria; assicurare un più efficace reinserimento dei detenuti nella società, anche attraverso l’istituzione di un elenco delle strutture residenziali idonee all’accoglienza.
In particolare, in materia di reinserimento dei detenuti nella società, si prevede che il pubblico ministero indichi espressamente nell’ordine di esecuzione della pena da espiare, tutte le detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata (articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354), al fine di rendere immediatamente percepibile al destinatario il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni o la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni. Nello stesso ordine di esecuzione deve essere dato avviso al condannato che le detrazioni non saranno concesse in caso di mancata partecipazione all’opera di rieducazione. A differenza di quanto avviene oggi, all’ufficio del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento di esecuzione non sarà data comunicazione dell’avvenuta concessione del beneficio di liberazione anticipata, bensì della mancata concessione di tale beneficio o la sua revoca.
Inoltre, si introduce l’obbligo, per il magistrato di sorveglianza, di accertare d’ufficio la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della concessione del beneficio in caso di presentazione di istanze d’accesso alle misure alternative alla detenzione (semilibertà, affidamento in prova, detenzione domiciliare) o ad altri benefici analoghi o nei novanta giorni antecedenti il termine per l’espiazione della pena, computando le detrazioni previste. Di conseguenza, la possibilità per il condannato di presentare istanza di concessione della liberazione anticipata viene ammessa, in via residuale, in presenza di uno specifico interesse che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima.
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