Lavoro. Apprendistato stagionale anche per gli studenti minorenni. Sì dal Ministero.

Il contratto di apprendistato stagionale può essere pienamente utilizzato anche dai ragazzi minorenni in settori diversi da quello del percorso di istruzione frequentato.

Un riconoscimento importante, sia per le famiglie e i giovani, sia per le imprese del settore turistico-alberghiero che da tempo ponevano il tema del lavoro estivo delle ragazze e dei ragazzi residenti in Emilia-Romagna. Giovani ai quali sarà permesso di essere assunti con un contratto di apprendistato di primo livello.

Decisione di buon senso maturata in seguito all’azione del Consiglio e della Giunta regionale sul Ministero del Lavoro. Iniziativa, ricordano i promotori, che ha portato alla rimozione del limite per l’ingresso al mercato del lavoro per tanti giovani.

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La Regione Emilia-Romagna, infatti, ha evidenziato come l’alternanza scuola-lavoro obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, costituisca una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro.

La richiesta di precisazione interpretativa della normativa sollecitata dall’Emilia-Romagna è stata quindi segnalata dal Ministero all’Ispettorato nazionale del lavoro, che ha chiarito che il contratto di apprendistato stagionale può essere stipulato anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

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Tecnicamente, l’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”.

Ne deriva che proprio la sottoscrizione del protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente.

Dopo questo chiarimento l’istituto del contratto di apprendistato stagionale potrà essere pienamente utilizzato e le preoccupazioni delle famiglie, dei ragazzi e delle imprese del settore turistico alberghiero possono dirsi definitivamente superate.

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