Ryanair, Campomenosi: “Assenza di trasparenza nell’informazione al consumatore”

In una recente interrogazione l’eurodeputato del gruppo di Identità e Democrazia, Marco Campomenosi, ha interrogato la Commissione europea in merito all’assenza di trasparenza nell’informazione al consumatore da parte della compagnia aerea Ryanair: “Può la Commissione europea far sapere se ritiene che sia legale la prassi della compagnia aerea Ryanair, che non offre al consumatore un’informazione trasparente circa la penale da pagare qualora egli non effettui il check-in online entro le due ore precedenti al decollo del volo? Intende la Commissione europea agire nei confronti di questa pratica che si configura, secondo la direttiva 2005/29/CE, come una pratica sleale dal punto di vista commerciale e contraria al regolamento (CE) n. 1008/2008?”.

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Interrogativi in merito al comportamento dei vettori aerei oggetto di un recente intervento anche da parte dell’ENAC, che, negli ultimi giorni, ha avviato l’istruttoria per l’erogazione delle sanzioni per la violazione del Regolamento Comunitario n. 261 del 2004.

Oggi, in risposta all’interrogazione del deputato Campomenosi, è arrivata la risposta di Didier Reynders, Commissario europeo alla Giustizia: “Come indicato nella risposta della Commissione all’interrogazione scritta E-000134/2020, la direttiva 2005/29/CE1 vieta ai professionisti di ingannare i consumatori con pratiche che li
inducano o siano idonee a indurli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Il regolamento (CE) n. 1008/20082 impone ai vettori aerei di indicare il prezzo finale del biglietto, includendo elementi del prezzo prevedibili e inevitabili, al momento della pubblicazione. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio del processo di prenotazione”.

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Aereo, foto Sogaer“Qualora una pratica commerciale, come i costi per il check-in all’aeroporto e le informazioni su tali costi, sia in contrasto con la direttiva 2005/29/CE e con il regolamento (CE) n. 1008/2008, le autorità nazionali e gli organi giurisdizionali devono valutarla caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e anche della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione del regolamento n. 1008/2008 (causa C-28/19 Ryanair) – ha proseguito il Commissario alla Giustizia-“.

“La Corte ha chiarito che gli oneri di check-in dei passeggeri, il cui pagamento non può essere evitato a causa dell’assenza di una modalità alternativa di check-in gratuito, devono essere riportati sin dalla prima indicazione del prezzo. Gli oneri di check-in, il cui pagamento può essere evitato utilizzando l’opzione di check-in gratuito, devono essere indicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio del processo di prenotazione. La Commissione ha informato le autorità degli Stati membri della recente giurisprudenza e continuerà a monitorare la corretta applicazione della direttiva 2005/29/CE e del regolamento (CE) n. 1008/2008, anche mediante lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri attraverso la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori”, ha concluso Reynders.

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Foto SOGAER.

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