Imprese. Solinas firma l’Ordinanza n. 22

Christian SolinasIeri notte, il Governatore della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha emanato la nuova Ordinanza n.22 le cui disposizioni produrranno i loro effetti, salvo proroga, dal 14 al 17 maggio 2020. Un provvedimento che apre alla riapertura delle attività commerciali, come riportato già nei primi articoli. 

All’articolo 1 l’Ordinanza consente la riapertura delle attività inerenti i servizi alla persona nei comuni dove l’indice di trasmissibilità Rt non superi la soglia di 0,50 e nel rispetto delle prescrizioni previste nel Documento tecnico realizzato dall’INAIL in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile nazionale.

I sindaci che decideranno di mantenere chiuse le attività ricadenti nei propri territori di competenza, potranno decidere con una propria ordinanza il mantenimento delle disposizioni vigenti. 

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Per quanto concerne l’apertura dei negozi di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nei comuni dove l’indice di trasmissibilità Rt non superi la soglia di 0,50, l’Ordinanza del Governatore impone che l’accesso agli esercizi commerciali sia consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone; l’obbligo dei dispositivi di protezione individuale, la sanificazione degli ambienti e delle merci. Quest’ultima richiesta è stata al centro di aspre polemiche da parte dei commercianti, per i quali la sanificazione  potrebbe arrecare danno alla merce.  Anche per questa tipologia di esercizi commerciali i sindaci, con proprie ordinanze, potranno andare contro le disposizioni del provvedimento di Solinas, mantenendo la chiusura per le attività ricadenti nei propri territori.

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Il provvedimento di Solinas, ancora, sopprime gli articoli 23 e 24 dell’Ordinanza 20 del 2 maggio, relativi alla pubblicazione da parte dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità pubblica del parametro dell’indice di trasmissibilità Rt ( R con t ) per ciascun Comune della Sardegna.

Per i trasgressori delle norme prescritte nell’Ordinanza 22 è prevista la sanzione da 400 a 3000 euro, oltre alla eventuale chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

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