Whirpool Embraco, Angelo Ciocca: “Possibile per i beneficiari di fondi europei delocalizzare dopo poco tempo?”.

“La chiusura dello stabilimento Embraco, ex gruppo Whirlpool, ha messo a rischio il futuro di circa 400 lavoratori di Riva di Chieri, Torino. Negli anni la Whirpool si è vista beneficiaria di numerosi fondi europei, più di venti nell’ultimo decennio”. Queste le premesse riportate nell’interrogazione parlamentare dello scorso luglio a firma di Angelo Ciocca del gruppo identità e Democrazia. Un’intervento – tra i tanti privi di senso che si leggono nelle cronache del Parlamento europeo – di fondamentale importanza per capire se sia legittimo, o meno, per le grandi aziende non dover rifondere i fondi europei ricevuti in seguito alla delocalizzazione verso altri Paesi. Da qui la richiesta alla Commissione europea di procedere all’istituzione di un meccanismo di restituzione dei fondi per chi sceglie di delocalizzare licenziando i lavoratori.

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In risposta all’interrogazione dell’esponente di ID è intervenuto il commissario Nicolas Schmit: “Per quanto riguarda il periodo 2014-2020, a norma dell’articolo 71, nel caso di un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi se un’attività produttiva è stata oggetto di cessazione o rilocalizzazione al di fuori dell’area del programma entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, il contributo finanziario fornito dai fondi strutturali e di investimento europei dovrebbe essere rimborsato”.

“Per il periodo 2021-2027 – prosegue il commissario – il regolamento (UE) 2021/1060 (CPR) continua a esigere la restituzione del contributo dei fondi se i beneficiari delocalizzano un’attività produttiva dopo aver ricevuto il sostegno dei fondi. Esso introduce inoltre nuove disposizioni per evitare che i fondi sostengano la delocalizzazione: il suo articolo 66 dispone infatti che le spese a sostegno di una delocalizzazione non sono ammissibili al contributo dei fondi dell’UE. La
delocalizzazione è definita con riferimento alle norme sugli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. Inoltre – ricorda Schmit -se un contributo dei fondi dell’UE configura un aiuto di Stato, l’articolo 66 del CPR impone esplicitamente all’autorità di gestione di accertarsi che tale contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione”.

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