Cassa integrazione ordinaria e in deroga. Chi, come e quando?

Il decreto Cura Italia ha previsto tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. Per quanto riguarda la cig le aziende eligibili possono presentare domanda per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la casuale “COVIC-19 nazionale”.

Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma
solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Ancora le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. 

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Le novità dell’istruttoria introdotte dal decreto. Innanzitutto non sarà dovuto il pagamento del contributo addizionale e non occorrerà che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma sarà sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Giuseppe Conte, Christian SolinasLe aziende in CIGS potranno, ancora, sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

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Sul fronte della Cassa integrazione in deroga COVID-19 il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono esclusi dalla procedura i datori di lavoro domestico, i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 e i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di Solidarietà.

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti sarà necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
Per chi occupa meno di 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale.

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Ai beneficiari sarà riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF). Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicheranno le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, il contributo addizionale e la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

La prestazione sarà concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, mentre le domande di accesso alla prestazione in parola dovranno essere presentate esclusivamente allevRegioni e Province autonome interessate. Saranno poi le Regioni a inviare all’Istituto, in modalità telematica, il decreto di concessione, la lista dei beneficiari.

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