Covid-19 e responsabilità delle case farmaceutiche, Stella Kyriakides: “Accordi preliminari di acquisto dei vaccini in linea con la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi”.

Lo scorso mese di settembre, le eurodeputate del gruppo ID Stefania Zambelli, Rosanna Conte e Alessandra Basso avevano richiamato l’attenzione della Commissione europea sulla richiesta di concessione dell’immunità per le case farmaceutiche. Una richieste insolita, dettata dall’urgenza di arrivare ad un vaccino affidabile ed efficace contro il Coronavirus, che ha portato a una contrazione della tempistica legata alle fasi di sperimentazione che, in condizioni di normalità, richiederebbe anni di ricerca.

“È comprensibile – si legge nel testo dell’interrogazione – che le case farmaceutiche, futuri produttori del vaccino, chiedano per il loro business una sorta di immunità per quanto concerne eventuali danni causati da questi medicinali biologici”.

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Sull’orientamento maturato dalla Commissione in materia di esonero della responsabilità civile delle case farmaceutiche ha risposto la Commissaria alla Salute, Stella Kyriakides: “La Commissione ha fatto in modo che gli accordi preliminari di acquisto dei vaccini anti-Covid-19 siano pienamente conformi al diritto dell’UE e rispettino e tutelino appieno i diritti dei cittadini, in linea con la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985)”.

“A norma della direttiva – ha ricordato la Commissaria cipriota – la responsabilità resta a carico del produttore. Tuttavia al fine di compensare i rischi potenziali assunti dai produttori a causa del tempo di sviluppo dei vaccini più breve del solito, l’accordo preliminare di acquisto prevede che, solo a specifiche condizioni stabilite nell’accordo, gli Stati membri indennizzino il produttore per eventuali
responsabilità nelle quali sia incorso. Le disposizioni in materia di responsabilità e indennizzo non modificano in alcun modo l’onere della prova previsto dalla legge a carico delle imprese,
tenute a dimostrare la sicurezza e l’efficacia dei loro prodotti”.

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